/ Super ammortamento in più esercizi per i beni non superiori a 516,46 euro

Pubblicato il 27 Novembre 2017 in News

La scelta civilistica di non imputare l’intero costo del bene strumentale nuovo di valore non superiore a 516,46 euro nell’esercizio di sostenimento impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio, del corrispondente super ammortamento.

Lo ha precisato la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 145/E del 24 Novembre 2017, emanata in risposta a una richiesta di chiarimenti pervenuta da più parti in ordine all’applicazione delle disposizioni sul super ammortamento.

Alla base dell’incertezza interpretativa c’è la decisione dell’istante di ammortizzare in bilancio il costo di beni il cui valore non supera il vecchio milione di lire in più esercizi.

In tal caso non era chiaro se si potesse operare la deduzione extracontabile del 40% in un’unica soluzione oppure se si dovesse obbligatoriamente far riferimento ai coefficienti di ammortamento fiscale di cui al D.M. 31 dicembre 1988.

Sul punto la risposta dell’Agenzia è ragionevole e puntuale. Preliminarmente, la risoluzione in commento ricorda che:

  • il super ammortamento si concretizza in una deduzione calcolata in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per coloro che svolgono un’attività d’impresa;
  • la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale;
  • con riferimento ai beni strumentali nuovi di costo unitario non superiore a 516,46 euro, qualora, per effetto della super quota del 40%, il valore del costo superi la soglia, non viene comunque meno la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio dell’acquisto.

Successivamente, entrando nel merito del quesito posto, l’Agenzia afferma che, laddove il contribuente decida di ammortizzare in bilancio i beni in questione in più esercizi, la maggiorazione del 40% deve essere fruita di anno in anno nella misura che risulta dall’applicazione del coefficiente di ammortamento fiscale specifico del bene.

Sicché il contribuente:

  • deduce le quote di ammortamento dei beni secondo le regole ordinarie contenute nell’articolo 102, commi 1 e 2, del Tuir e nell’articolo 109, comma 4, del Tuir (cd. principio della previa imputazione al conto economico);
  • deduce extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato.

La risoluzione contiene, in chiusura, un esempio che aiuta a comprendere in concreto la soluzione proposta e che si riporta qui di seguito.

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