Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere 29 dicembre 2017, n.562754, tenendo conto delle nuove indicazioni fornite dall’OIC 24, del D.lgs. 139/2015 e della modifica all’articolo 2424 del codice civile, chiarisce i termini di riferimento del numeratore e del denominatore necessari per definire la percentuale di spese in ricerca e sviluppo, con riferimento al conto economico e alla patrimonializzazione.
E’ stato posto un quesito al Ministero dello Sviluppo Economico in tema di requisito dei costi in ricerca e sviluppo.
Nel quesito è stato chiarito che, in sede di presentazione del bilancio (al 31/12/2016, redatto ai sensi dell’art.2435 ter, bilancio microimprese), e a seguito delle successive richieste di precisazioni da parte dell’ufficio, una società iscritta nella sezione delle start up del Registro delle imprese, ha attestato la sussistenza della soglia del 15% del rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ed il maggiore tra il valore e il costo della produzione, specificando che tale rapporto è stato effettuato prendendo in considerazione le spese di ricerca e sviluppo capitalizzate nella voce brevetti tra le immobilizzazioni dello stato Patrimoniale nonché le spese iscritte nella voce costi per servizi del conto economico.
Nella relazione allegata al bilancio il tecnico contabile della società ha richiamato il contenuto del § 61 dell’OIC 24 quindi il quesito posto è se “debba essere applicato o meno un principio di competenza economica. Se così fosse, nel caso di specie, dovrebbero esser prese in considerazione solo le spese presenti nel conto economico da raffrontarsi con il costo della produzione (voce B del conto economico)”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere del 29 dicembre 2017, n. 562754, ha chiarito che al fine del mantenimento del requisito dei costi in ricerca e sviluppo, la società dovrà evidenziare la natura del costo, ai fini della definizione del numeratore (e del relativo denominatore) da prendere in considerazione ai fini del calcolo percentuale secondo i seguenti principi contabili:
– l’OIC 24, di recente pubblicazione, che in esecuzione della nuova disciplina di recepimento della direttiva comunitaria, ha dettato nuovi principi ed ha scisso dalla voce “costi di ricerca e sviluppo”, quelli relativi alla ricerca di base (costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti) e quelli relativi allo sviluppo (capitalizzati nell’attivo patrimoniale) per inquadrare la fattispecie concreta.
Nel periodo di prima applicazione della nuova disciplina, l’OIC 24 al § 101 ha precisato che i «costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 49. I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti al paragrafo 49, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’OIC 29»;
– il D.lgs. 139/2015 che ha eliminato il riferimento ai costi di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale BI2;
– la modifica all’articolo 2424 del codice civile, che ha previsto l’eliminazione del riferimento al costo di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale BI2, ha comportato una revisione dell’impostazione dell’OIC 24 sul tema. Non essendo più prevista la voce costo di ricerca nell’attivo, l’OIC ha ritenuto opportuno aggiornare le definizioni di costo di ricerca e di costo di sviluppo, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata ed ha aggiornato la definizione di costo di ricerca di base, adeguandola a quella contenuta nei principi contabili internazionali, specificando che tale costo è normalmente sostenuto in un momento antecedente a quello in cui è chiaramente definito e identificato il prodotto o processo che si intende sviluppare.