/ Ricerca Commissionata all’estero: benefici fiscali per credito d’imposta a favore delle imprese italiane
Pubblicato il 26 Febbraio 2018 in News
Il credito d’imposta R&S è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nel triennio 2012-2014. Esso spetta a condizione che la spesa ammissibile in ciascun periodo d’imposta ammonti almeno a 30.000 euro, e dal 2017 è stato esteso anche alla ricerca commissionata dall’estero, con relativa fruizione da parte del commissionario italiano.
Il calcolo del credito si basa prima di tutto sulla identificazione delle attività ammissibili: ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Sono escluse quelle che portano a modifiche ordinarie o periodiche.
Dopo l’individuazione delle attività ammissibili si devono identificare i costi agevolabili ad esse direttamente connessi, quali: i costi per il personale, anche non «altamente qualificato», che sia dipendente dell’impresa, ovvero in rapporto di collaborazione con l’impresa, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario di acquisizione non inferiore a 2.000 euro, al netto dell’Iva; le spese “extra-muros”, ossia riferite a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese non infragruppo; le spese per competenze tecniche e privative industriali. I costi sono da imputare con le regole di competenza fiscale di cui all’articolo 109, Tuir, applicabili a prescindere dai principi contabili adottati (nazionali o Ias) e dall’eventuale capitalizzazione.
Per il 2017 il beneficio è pari al 50% delle spese annuali agevolabili rispetto alla media 2012-2014.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Esso deve essere indicato nel quadro RU (Codice credito B9) della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi, nonché dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento dell’utilizzo.
Inoltre, l’utilizzo del credito non è soggetto ad alcuni limiti e divieti quali il limite annuo di 250.000 euro, il limite generale annuo delle compensazioni di 700.000 euro, il divieto di compensazione previsto in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro; inoltre non vi è l’obbligo di apposizione del visto di conformità.