/ Nuova Sabatini: in gazzetta Ufficiale il decreto con le semplificazioni

Pubblicato il 14 Marzo 2016 in News

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ridefinisce la disciplina della nuova Sabatini. Le nuove regole prevedono che i contributi a favore delle PMI che acquistano beni strumentali possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della Cassa Depositi e Prestiti. Il decreto riduce anche i tempi di concessione dei contributi d elementi di semplificazione delle procedure e della documentazione da produrre per la loro erogazione. L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione secondo le nuove procedure saranno definite da successiva circolare ministeriale.

Modifiche

Con tale decreto sono state recepite le modifiche introdotte con l’articolo 8, comma 2, del D.L. 3/2015, il quale ha aperto la possibilità per le banche/società di leasing di concedere i finanziamenti non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti. Pertanto, le banche/società di leasing possono scegliere se erogare il finanziamento sul plafond costituito presso la Cassa depositi e prestiti oppure se utilizzare provvista autonoma.
A seguito della modifica, pertanto, il contributo statale in conto interessi può essere riconosciuto alle piccole e medie imprese anche in presenza di finanziamenti erogati da banche/società di leasing su provvista diversa dal plafond costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti.
La nuova disciplina apporta inoltre dei correttivi per una migliore attuazione dell’intervento, prevedendo, in particolare, la riduzione dei tempi di concessione dei contributi e la semplificazione delle procedure e della documentazione per la loro erogazione.
La richiesta di erogazione della prima quota di contributo deve essere presentata dalle PMI al Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento.
Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.