/ Iper ammortamento anche per l’installazione di contatori intelligenti
Pubblicato il 11 Febbraio 2019 in News
Con riferimento a una società che opera nel settore della distribuzione del gas, in relazione al costo di sostituzione di contatori tradizionali con contatori intelligenti (smart meters) è possibile beneficiare dell’agevolazione dell’iper ammortamento unicamente nell’ipotesi in cui i contatori operino a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto (anche se lo svolgimento del relativo processo di produzione non costituisce oggetto diretto dell’attività delle imprese operanti nel settore della distribuzione del gas). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 2. Se il costo di installazione del singolo contatore è sproporzionato rispetto al costo del contatore medesimo, la quota parte di costo di installazione rilevante ai fini dell’iper ammortamento non deve eccedere il 5% del prezzo del contatore.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 2 del 2019, che chiarisce alcuni aspetti inerenti all’agevolazione dell’iper ammortamento.
Il caso oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione finanziaria concerne una società che opera all’intero del settore della distribuzione del gas. La società deve procedere con l’installazione di contatori intelligenti (smart meters) in sostituzione dei contatori tradizionali.
Sono stati richiesti alcuni chiarimenti all’Amministrazione finanziaria in relazione alla possibilità di beneficiare, in relazione a tale tipologia di investimento, dell’agevolazione dell’iper ammortamento. È stato inoltre chiesto all’Agenzia se possono essere inclusi nell’importo dell’investimento eventualmente agevolabile anche i costi di installazione dei nuovi contatori e se è possibile, trattandosi di beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro, di fruire eventualmente per intero del beneficio nell’anno di entrata in funzione/interconnessione dei singoli beni.
Sistema produttivo in senso stretto
I contatori intelligenti possono essere ammessi all’agevolazione unicamente nell’ipotesi in cui operino a livello di macchine e componenti di un sistema produttivo in senso stretto (anche se lo svolgimento del relativo processo di produzione non costituisce oggetto diretto dell’attività delle imprese operanti nel settore della distribuzione del gas).
Solo in tale circostanza i beni in questione possono essere ricondotti all’interno dell’elenco contenuto nell’allegato A della legge di Bilancio 2017, nel quale sono indicati i beni per i quali è possibile beneficiare dell’iper ammortamento.
Costo di installazione sproporzionato
Con riferimento alla problematica relativa alla possibilità o meno di beneficiare dell’agevolazione dell’iper ammortamento anche in relazione ai costi di installazione dei nuovi contatori, l’Amministrazione finanziaria ha rilevato il fatto che, in ragione della loro sproporzione rispetto al costo del contatore (la spesa per l’installazione è pari al 50-60% del singolo contatore), è opportuno stabilire che i costi di installazione agevolabili ai fini dell’iper ammortamento non possano eccedere il 5% del prezzo dei singoli contatori.
Esclusa la fruizione dell’integrale beneficio
In relazione alla possibilità di fruire dell’integrale beneficio nel singolo periodo d’imposta in ragione del fatto che il costo del singolo bene non eccede l’importo di 516,46 euro, l’Agenzia ha escluso la possibilità di procedere in tal senso nella casistica in esame. L’Amministrazione finanziaria, condividendo una precedente ricostruzione effettuata dal Ministero dello Sviluppo economico, ha rilevato che costituisce attuazione di un ampio e unitario programma di trasformazione e ammodernamento dei vari impianti l’acquisto dei vari contatori. In ragione di ciò, ai fini dell’ammortamento del costo complessivo sostenuto è necessario far riferimento a quanto stabilito dall’art. 102 TUIR e ai coefficienti stabiliti con D.M. 31 dicembre 1988.
Agenzia delle Entrate, principio di diritto 01/02/2019, n. 2