/ D.L. n. 9 del 2 marzo 2020
Pubblicato il 13 Marzo 2020 in News
Il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 introduce, inoltre, tutta una serie di ulteriori misure per supportare il sistema produttivo, non solo delle aree direttamente interessate dall’emergenza sanitaria COVID-19.
Il Decreto faceva anche differenza tra gli 11 comuni della zona rossa e il resto del Paese che, con la decisione di ieri 9 marzo, è venuta meno.
In attesa del nuovo decreto che indicherà le misure a sostegno delle imprese e delle famiglie, ricordiamo che il DL del 2 marzo 2020 aveva previsto per imprese e cittadini residenti negli 11 comuni della “zona rossa”:
- La sospensione dei versamenti in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
- La sospensione del pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
- La sospensione del versamento dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese, per 12 mesi;
- La sospensione del pagamento dei diritti camerali;
- Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti negli 11 comuni dell’emergenza e per i lavoratori che vi sono domiciliati. Il ricorso alla cassa integrazione è esteso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS). Con la pubblicazione del DL in Gazzetta, le risorse disponibili per il 2020 sono 5,8 milioni nel primo caso e 4,4 milioni per il FIS. In entrambi i casi, la domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi). La cassa integrazione si applicherà solo ai lavoratori che sono alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020;
- Le imprese che avevano attivato la Cassa integrazione straordinaria prima dell’emergenza Coronavirus, adesso possono sospenderla e sostituirla con la Cassa integrazione ordinaria. Grazie alla pubblicazione del testo, ora si sa che la capienza massima del fondo a disposizione è di 900 mila euro per il 2020. Una volta raggiunta, l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori richieste;
- Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato(incluso quello agricolo) con unità produttive operanti nella zona rossa e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Anche in questo caso con la pubblicazione del DL si rende noto l’importo complessivo delle risorse che per il 2020 che è pari a 7,3 milioni di euro;
- Indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi,per i lavoratori CO.CO.CO, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni della zona rossa, parametrata all’effettiva durata della sospensione dell’attività. L’indennità non concorre alla formazione del reddito. Per questo tipo di sostegno il Governo ha stanziato 5,8 milioni. Per accedere alla misura, le domande andranno presentate alle Regioni che le lavoreranno in ordine cronologico, fino al raggiungimento dei 5,8 milioni.
- La proroga fino al 15 febbraio 2021 dell’entrata in vigore delle procedure di allerta stabilite dal Codice delle crisi d’impresa per tutte le PMI.
Il Decreto, inoltre, prevedeva anche la proroga dei termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per la raccolta e la trasmissione dei dati da inserire in dichiarazione.
Un capitolo a sé stante è rappresentato dalle misure a sostegno delle imprese esportatrici, a quanto detto precedentemente si aggiungono anche una serie di interventi varati da Simest.
Il Comitato Agevolazioni ha deliberato alcune misure in favore delle aziende italiane beneficiarie dei finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione che sono state colpite dall’emergenza. In particolare:
- La moratoria di 6 mesi relativa ai termini per la presentazione di documentazione e rendicontazione per le iniziative di internazionalizzazione verso la Cina e altri Paesi che sono state rinviate. Parallelamente, verranno posticipati di 6 mesi i periodi di pre-ammortamento e ammortamento del prestito concesso;
- L’eliminazione della maggiorazione del 2% – prevista per le revoche – per la parte di rimborso del finanziamento delle spese non effettuate, nel caso di iniziative che sono state invece cancellate.
Nel frattempo, l’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (Ebipro) corre ai ripari e prepara i regolamenti per aiutare, con 4 milioni di euro, i professionisti.
Per quanto riguarda invece il settore dell’agricoltura, il predetto decreto prevede la concessione di mutui a tasso zero e della durata non superiore a 15 anni, per l’estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020, alle imprese agricole ubicate negli 11 comuni dell’allora zona rossa.
Per la concessione di tali mutui, è stata decisa l’istituzione di un Fondo rotativo che, per il 2020, avrà una dotazione di 10 milioni di euro.
I criteri e le modalità di concessione dei mutui saranno definiti con un successivo decreto del Ministero dell’agricoltura, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 9 del 2 marzo 2020.
Il Governo rende chiaro, inoltre, che è illegale per gli acquirenti subordinare l’acquisto di prodotti agroalimentari dai fornitori, a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 (né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi).
In caso di contravvenzione, la sanzione oscilla tra i 15 mila e i 60 mila euro.