/ Credito di imposta su formazione 4.0

Pubblicato il 14 Febbraio 2018 in News

Il credito d’imposta matura anche se manca il decreto MISE.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto il credito d’imposta formazione 4.0, una agevolazione per tutte le imprese che nel 2018 realizzano attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0.
La previsione dell’articolo 1, comma 55 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha demandato ad un decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’emanazione delle disposizioni applicative dell’agevolazione.
Ad oggi tale decreto non è stato ancora emanato, ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese che intendono svolgere attività di formazione 4.0 possono fruire del credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2018 anche in assenza di tale norma. Di seguito un riepilogo dell’agevolazione.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all’incentivo tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

MISURA DEL BENEFICIO

Il credito d’imposta sarà pari al 40% del costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili e può essere fruito dalle imprese per corsi di formazione su tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Si tratta, come indicato nella legge di Bilancio, di:

– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing;
– cyber security;
– sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva;
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali.

ESCLUSIONI

Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

CERTIFICAZIONE

Al fine di beneficiare del credito d’imposta, la norma impone che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio).
Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, il revisore legale (o il professionista responsabile della revisione legale) è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.
Sono, invece, escluse dall’obbligo di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.
Tale compensazione potrò avvenire solo successivamente all’entrata in vigore del decreto attuativo e della certificazione del revisore o dell’organo di revisione.