/ Credito di imposta pubblicità 2021-2022
Pubblicato il 18 Febbraio 2022 in News
Il decreto Sostegni bis ha determinato la modifica della normativa per la fruizione del bonus pubblicità. Nel biennio 2021-2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% per tutti gli investimenti pubblicitari effettuati; viene quindi uniformata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti sui media radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sui giornali.
Possono beneficiare del credito di imposta pubblicità le imprese, di qualsiasi dimensione, lavoratori autonomi e gli enti no profit che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del credito di imposta pubblicità le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e/o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Investimenti ammissibili
Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2021.
In particolare, per la stampa, gli investimenti ammessi al credito d’imposta sono quelli relativi all’acquisto di spazi effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatorio di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalita’ tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a piu’ editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico nonche’ di funzionalita’ per l’accessibilita’ alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilita’.
In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta, la fruibilita’ puo’ essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché’ quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Non è ammissibile la pubblicità sui social media o quella attraverso banner pubblicitari su portali on line, i volantini cartacei periodici, la pubblicità su cartellonistica, etc.
Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie (ad esempio la realizzazione della grafica), dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Agevolazione Concessa
Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia per gli investimenti sulla stampa che su radio e tv (locali e nazionali non partecipate dallo Stato) è riconosciuto nella misura massima del 50% del valore degli investimenti effettuati sui due mezzi di informazione.
Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse pubbliche stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento De Minimis (l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad un’impresa non deve superare il massimale di 200.000 mila euro su tre esercizi finanziari).
Tempistiche e modalità di fruizione 2022
Per gli investimenti da effettuare nel 2022, è prevista una finestra temporale per la comunicazione per l’accesso al beneficio, che si aprirà dal 1° al 31 marzo 2022.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro, il richiedente potrà beneficiare del credito a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (di cui all’art. 1 della legge 190/2012).
L’ammontare del credito effettivamente fruibile è disposto, successivamente all’accertamento in ordine agli investimenti effettuati, con provvedimento pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (modello F24) , dopo la realizzazione dell’investimento incrementale e nella misura indicata dallo specifico provvedimento di concessione (il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo).