/ Cessione carburanti: chi non deve emettere l’e-fattura?
Pubblicato il 15 Giugno 2018 in News
Dal 1° luglio 2018 le cessioni di carburante saranno soggette all’obbligo di fatturazione elettronica. Le cessioni interessate sono quelle che hanno ad oggetto benzina e gasolio effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (imprese e professionisti). Nei confronti dei privati vige invece l’esonero da certificazione, previsto per questa tipologia di soggetti.
Attualmente unici destinatari del Decreto sono i soggetti che fanno rifornimento per motori “ad uso trazione” (veicoli stradali, agricoli o industriali a motore), per quanto riguarda invece il rifornimento a navi o aeromobili sorgono dei dubbi. La normativa di riferimento più in dettaglio:
– da una parte sembra limitare l’obbligo di fatturazione elettronica alle cessioni di carburante per autotrazione che hanno luogo presso gli impianti stradali;
– dall’altra sembra riferirsi più genericamente alle “cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”.
Nella definizione di “motori per autotrazione” in un primo momento possano rientrare anche quelli di navi e aeromobili, ma da un’attenta valutazione emergono alcuni validi argomenti che potrebbero portare ad escludere l’obbligo di fatturazione per quei mezzi di trasporto:
– la logica che anima l’obbligo di fatturazione elettronica per il rifornimento di carburante di mezzo di trasporto su strada è diversa da quella che può interessare un analogo obbligo per le forniture di navi e aerei in quanto, con riferimento a questi ultimi, le modalità di rifornimento sono del tutto diverse da quelle dell’approvvigionamento effettuato su strada dagli autoveicoli ed assicurano maggiori garanzie antifrode;
– il carburante a cui si riferisce la disciplina in oggetto è costituito da “benzina e gasolio”. Con particolare riferimento agli aerei, questi mezzi di trasporto utilizzano benzina (avio) o kerosene (jet fuel) a seconda del tipo di motore e, quindi, occorrerebbe distinguere di volta in volta il tipo di rifornimento;
– i chiarimenti che si riferiscono esclusivamente ai veicoli su strada e a quelli aziendali, segnalando la facoltà di indicare in fattura la targa dell’autoveicolo, chiarendo le modalità di pagamento del carburante e del rimborso da parte del dipendente che utilizza l’auto aziendale.
Pur in presenza di tali dubbi e in assenza, per il momento, di conferme da parte dell’Amministrazione finanziaria, è comunque possibile procedere con la certificazione delle forniture a navi ed aerei mediante fatturazione elettronica.
Secondo gli esempi riportati nella circolare n. 8/E/2018, sono escluse dall’obbligo le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio etc.; sono altresì escluse dall’obbligo le cessioni e gli acquisti di carburante posti in essere da parte dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio o al regime forfettario.
Si deve ritenere che le operazioni interessate dall’obbligo a partire dal 1° luglio 2018 siano quelle relative all’ultima fase della catena e quindi alla fase di immissione in consumo da parte del gestore dell’impianto di distribuzione.
Le fasi anteriori (ad esempio i passaggi dalla compagnia petrolifera al distributore) non dovrebbero essere interessate dalla disciplina salvo essere oggetto di fatturazione elettronica generalizzata a decorrere dal 1° gennaio 2019.
La fattura dovrà contenere tutte le indicazioni richieste dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (o 21-bis, se si tratta di fattura semplificata) ma può contenere anche indicazioni facoltative come la targa del veicolo interessato al rifornimento. In questo modo è possibile ricondurre il costo ad un determinato veicolo ai fini della deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA. In questo caso l’indicazione della targa potrà essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.
Un utile chiarimento è contenuto nella citata circolare n. 8/E/2018 per i casi in cui si effettuino più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura. In tale ipotesi i nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale modalità all’intero documento e la fattura che documenta cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E/2018, ha confermato altresì l’applicazione alla cessione di carburante delle regole, previste dal decreto IVA, in tema di:
– fatturazione differita: in tal caso la fattura elettronica potrà essere emessa entro il 15 del mese successivo alla fornitura, se questa è stata certificata con idonea documentazione, che può essere cartacea o informatica;
– fatturazione verso i soggetti che aderiscono al regime di vantaggio e a quello forfetario: nei loro confronti non è obbligatorio emettere fattura in formato elettronico e l’operazione potrà essere certificata con le consuete modalità cartacee, salvo quanto indicato dal citato provvedimento del direttore dell’Agenzia 30 aprile 2018 in merito alla possibilità, anche in questi ultimi casi, di emettere la fattura elettronica;
– facoltà di annotare un documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00, emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso.