/ Sgravio assunzione percettori Reddito di cittadinanza: l’analisi dei Consulenti del lavoro
Pubblicato il 29 Novembre 2019 in Lavoro e previdenza
Arriva dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro l’approfondimento dello sgravio spettante ai datori di lavoro che assumono soggetti in corso di percezione del Reddito di cittadinanza. Il benefico spetta al sussistere di determinati requisiti da verificare sia in capo al lavoratore che per quanto riguarda il datore di lavoro. Il documento di prassi esamina anche le fattispecie di cumulabilità e decadenza del beneficio.
Con l’approfondimento del 28 novembre 2019, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina la procedura di richiesta dello sgravio spettante ai datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, operativo dallo scorso 15 novembre.
Rapporti incentivati
Sono ammessi all’incentivo i rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (anche in somministrazione), compresi l’apprendistato e i rapporti di lavoro dipendente dei soci di cooperativa. Restano esclusi i rapporti di lavoro intermittente, di lavoro domestico, quelli dirigenziali nonchè le prestazioni di lavoro occasionale.
L’incentivo può essere mantenuto, in misura proporzionalmente ridotta, allorquando il rapporto di lavoro, inizialmente stipulato a tempo pieno, sia poi trasformato in rapporto part-time nei casi previsti dall’art. 8, DLgs. n. 81/2015
Condizioni di fruizione dell’incentivo
La fruibilità dell’incentivo è soggetta:
– alla comunicazione delle posizioni vacanti in azienda, da effettuarsi accedendo alla piattaforma
dedicata sul sito dell’ANPAL;
– l’assunzione non deve essere obbligatoria in base a norme legali o contrattuali, non deve violare eventuali diritti di precedenza, non deve riguardare unità produttive e/o livelli contrattuali oggetto di riduzioni dell’attività per crisi o riorganizzazione aziendale, nè soggetti licenziati nei 6 mesi precedenti dal medesimo datore di lavoro o da altro datore in rapporto di collegamento o controllo con quest’ultimo;
– possesso del DURC, rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi;
– regolarità riguardante gli obblighi in materia di collocamento di personale disabile e altre categorie protette, salvo il caso in cui l’assunzione riguardi proprio persone iscritte alle liste del collocamento mirato;
– rispetto dei limiti di fruizione degli incentivi entro le soglie “de minimis” di origine comunitaria;
– realizzazione (e successivo mantenimento) di un incremento occupazionale in termini di ULA.
Durata e misura dell’incentivo
L’agevolazione è riconosciuta mensilmente per un periodo pari a quello ancora spettante al percettore di RDC alla data dell’assunzione, con un minimo di cinque mesi, che divengono invece il periodo massimo quando il lavoratore assunto percepisca il RDC in regime di rinnovo.
Sono esclusi i seguenti contributi:
– premi INAIL (art. 8 del DL 4/2019 conv. L. 26/2019);
– contributo, ove dovuto, al “Fondo di Tesoreria” (art. 1 co. 765 della L. 296/2006);
– contributo, ove dovuto, al fondo di integrazione salariale e ai fondi di solidarietà bilaterali.
L’ammontare dello sgravio è pari al minor valore tra il reddito di cittadinanza spettante al lavoratore e i contributi mensilmente dovuti, con un tetto massimo di 780 euro.
Portabilità e cumulabilità dell’incentivo
L’incentivo può essere trasferito, per la residua parte ancora spettante, in capo ad altro datore di lavoro solo per cessione individuale del contratto o in caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. E’ esclusa la portabilità dell’incentivo nei cd “cambi di appalto”, poichè trattasi di nuove assunzioni, effettuate normalmente in regime di obbligo di legge o di contrattazione collettiva.
Lo sgravio RDC è cumulabile esclusivamente con il “Bonus sud”.