/ Riduzione contributiva edili: come fruire del beneficio per il 2019
Pubblicato il 29 Novembre 2019 in Lavoro e previdenza
Con la circolare n. 145 del 2019, l’INPS recepisce il decreto 24 settembre 2019 con cui il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato, per il 2019, la riduzione contributiva prevista dall’art. 29 del D.L. n. 244/1995, e successive modifiche e integrazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. L’Istituto fornisce dunque le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato e le modalità per la materiale fruizione del beneficio.
L’INPS, con la circolare n 145 del 28 novembre 2019, recepisce per l’anno 2019, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili e riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
Caratteristiche della riduzione contributiva
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Requisiti di spettanza
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
– il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– il rispetto dei minimi retributivi;
– l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.
Trasmissione delle istanze
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2019 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020; l’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento “AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2020.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2019 fino al 15 marzo 2020.