/ Pesca costiera e acque interne: sgravio contributivo a percentuale
Pubblicato il 4 Febbraio 2020 in Lavoro e previdenza
L’INPS, nel messaggio n. 284 del 2020, rende nota la possibilità, per le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, di fruire di una riduzione dello sgravio contributivo percentuale, a decorrere dal 2020, nella misura del 44,32%. L’Istituto specifica inoltre le modalità di compilazione della denuncia Uniemens per le imprese interessate alle operazioni di conguaglio.
Con il messaggio n. 284 del 28 gennaio 2020, l’INPS, con riferimento agli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, ha fornito agli interessati alcuni chiarimenti sull’applicazione delle agevolazioni. Infatti, tali imprese potranno fruire, a decorrere dall’1 gennaio 2020, degli sgravi contributivi in misura pari al 44,32%. Tale decisione è il risultato degli approfondimenti condotti in materia, più volte oggetto di rimodulazione da parte del legislatore.
Nel corso del tempo la misura dello sgravio contributivo per le imprese di pesca costiera e nelle acque interne e lagunari ha subito diverse rimodulazioni a ribasso. L’agevolazione è stata introdotta nel dicembre del 2000, in misura pari al 70%, e si è poi attestata, a partire dal 1° gennaio 1998, nella misura del 45,07% ed è stata rivista dalla legge del 27 dicembre 2019 in base al quale “a decorrere dall’anno 2020, i benefici sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento”.
Operazioni di conguaglio
Il beneficio si rivolge a:
imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti;
imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea;
imprese che esercitano la pesca costiera;
imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
Le imprese interessate ad operazioni di conguaglio continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens valorizzando il codice R830 presente nell’elemento “CausaleACredito” di “AltreACredito” di “DatiRetributivi”.