/ l’INPS riabilita i professionisti ad inviare le domande ANF

Pubblicato il 31 Maggio 2019 in Lavoro e previdenza

l’INPS ha reso noto che sono abilitati ad effettuare la trasmissione telematica del modello non soltanto i patronati, ma anche tutti gli altri soggetti abilitati dall’Istituto, tra cui i consulenti del lavoro e i commercialisti. A seguito delle segnalazioni indirizzate ai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico da parte dei vertici di categoria, l’INPS ha chiarito la regolamentazione del nuovo adempimento telematico e, in attesa della implementazione delle relative procedure, ha semplificato il nuovo obbligo posto in capo ai lavoratori. Come deve essere effettuato l’invio?

Sono molti gli aggiornamenti riguardo le nuove modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare entrate in vigore il 1° aprile 2019 ma la cui applicazione concreta entrerà nel vivo nei prossimi mesi, posto che tutti i lavoratori aventi diritto dovranno presentare le nuove domande annuali di ANF entro il 30 giugno 2019. Ciò al fine di garantire la regolare erogazione dell’assegno, con gli importi ricalcolati, già a partire dal Libro Unico del Lavoro di luglio.

Le prime indicazioni dell’ INPS sono con la circolare n. 45/2019, che ha stabilito che le domande ANF, ferma restando la validità del modulo e dei dati in esso richiesto, devono essere presentate mediante uno dei seguenti canali:

– WEB, tramite il servizio on-line dedicato, direttamente dal lavoratore in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, su delega del lavoratore anche se non in possesso di PIN.

Successivamente, con il messaggio n. 1430/2019, l’Istituto aveva precisato che gli unici intermediari abilitati a trasmettere la domanda fossero i Patronati, inibendo di fatto dalla possibilità di erogare tale servizio le categorie professionali, già abilitate presso l’INPS, che di fatto operano più a stretto contatto con le aziende e i loro lavoratori subordinati.

A questa esclusione sono da subito seguite le reazioni di Consulenti del lavoro e Commercialisti, che hanno lamentato una concreta “discriminazione tra intermediari telematici, non tutti autorizzati alla nuova trasmissione della documentazione ANF”.

Tra il 24 e il 27 maggio 2019, sia il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro che il CNDCEC hanno diffuso comunicati stampa ufficiali nei quali hanno diffuso l’apertura da parte dell’Istituto affinchè anche la ricezione e successiva trasmissione all’Istituto delle domande ANF dei lavoratori dipendenti possa essere effettuata da parte dei datori di lavoro e dei propri intermediari abilitati, Avvocati, Consulenti del lavoro e Commercialisti. Rassicurazioni in tal senso erano pervenute ai Consulenti del Lavoro direttamente dal Ministro Luigi Di Maio, nel corso del tavolo tecnico riunitosi la scorsa settimana.

Una volta ricevuta l’istanza telematica, l’INPS individua gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito nell’ultimo periodo d’imposta. In ogni caso, a prescindere dalle modalità con cui la domanda sarà stata trasmessa, il datore di lavoro potrà prendere visione di questi importi attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, nel Cassetto previdenziale aziendale. Ogni mese, poi, il datore di lavoro effettua il calcolo dell’importo effettivamente spettante al lavoratore in base alle ore di prestazione lavorativa effettivamente svolte nel periodo di paga di competenza. Successivamente, le somme corrisposte al lavoratore devono essere mensilmente espostenelle denunce contributive a conguaglio con gli importi dovuti a titolo di contribuzione previdenziale per la generalità dei dipendenti in forza.