/ Imprese edili: confermata la riduzione dei contributi previdenziali
Pubblicato il 11 Novembre 2019 in Lavoro e previdenza
Il Ministero del Lavoro, con il decreto 24 settembre 2019, ha confermato la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell’11,50% per l’anno 2019, come stabilito negli anni passati. La riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il decreto direttoriale del 24 settembre 2019 con cui viene confermata, anche per l’anno 2019, la riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale applicabile dai datori di lavoro del settore edile. La riduzione prevista, è individuata, per il 2019, nella misura dell’11,50 per cento. Il beneficio è applicabile da parte dei datori di lavoro che operano nel settore edile sulla contribuzione INPS e INAIL dovuta per gli operai a tempo pieno.
Caratteri dello sgravio
A partire del mese di gennaio 2020 è necessario presentare la denuncia mensile UniEmens contenente l’indicazione degli elementi utili agli accrediti figurativi connessi alla funzione sindacale o pubblica/elettiva esercitata. I dati dovranno essere forniti a decorrere dalla competenza gennaio 2020.
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
– nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
– nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
– aventi codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura del 11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati a tempo pieno.
Condizioni di accesso al beneficio
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
– possesso del DURC;
– rispetto della normativa in materia di retribuzione imponibile;
– non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.