/ Emendamenti Approvati al decreto lavoro
Pubblicato il 12 Giugno 2023 in Lavoro e previdenza
Smart working per i soggetti fragili e i lavoratori con figli under 14 del settore privato prorogato fino al 31 dicembre 2023. Sono in corso, invece, approfondimenti per verificare le coperture per l’allungamento del lavoro agile per i dipendenti pubblici. Detassazione del lavoro notturno e festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere. L’incentivo consiste in un trattamento integrativo speciale, per il periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, pari al 15% delle retribuzioni lorde sul lavoro notturno e sugli straordinari. Sono alcune novità che arrivano con gli emendamenti approvati dalla Commissione Affari sociali del Senato nella seduta dell’8 giugno 2023. Altre novità riguardano l’assegno di inclusione. Rimandata, invece, la decisione per le eventuali modifiche sui fringe benefit.
Proroga dello smart working
Per quanto riguarda il lavoro agile (in scadenza il 30 giugno 2023) per fragili e genitori con figli under 14, la proroga approvata, al momento, riguarda solo il settore privato.
Sono infatti in corso approfondimenti per verificare le coperture per l’allungamento dello smart working per i dipendenti pubblici.
L’emendamento approvato (42.7), in primo luogo, estende fino al 31 dicembre 2023 lo smart working a beneficio dei genitori lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni.
A seguito della proroga, fino al 31 dicembre 2023, i genitori lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali e con il solo obbligo da parte del datore di lavoro di assolvere agli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017 a condizione che:
– nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
– non vi sia un genitore non lavoratrice/lavoratore;
– che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
L’emendamento proroga poi fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le persone con fragilità del settore privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Bonus turismo
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, con l’emendamento 39.0.21, testo 2, viene istituito il cosiddetto “bonus turismo”.
L’incentivo, nello specifico, è riconosciuto, per il periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore di lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali e consiste in una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003 effettuato nei giorni festivi.
Possono fruire del beneficio i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a 40.000 euro.
Il trattamento integrativo speciale sarà riconosciuto dal sostituto d’imposta, su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022.
Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante l’istituto della compensazione di cui all’ art.17 del D. Lgs. 241/1997.
Le risorse stanziate per la misura ammontano a 54,7 milioni di euro per l’anno 2023.
Assegno di inclusione
Altre novità riguardano l’assegno di inclusione. Con un emendamento approvato dalla Commissione Affari sociali del Senato nella seduta dell’8 giugno (emendamento 2.12), si interviene sulla platea di destinatari della misura. Ai sensi del comma 1, dell’articolo 2, nella versione attualmente vigente, l’assegno di inclusione è rivolto ai nuclei familiari in cui siano presenti minori, persone con disabilità, persone con più di 60 anni di età, residenti in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 3 in via continuativa.
Con la modifica approvata, l’assegno di inclusione viene esteso ai nuclei familiari in cui siano presenti persone in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. Con un correttivo approvato invece nella seduta del 7 giugno (2.43), viene precisato che, ai fini del riconoscimento dell’assegno di inclusione, i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE.
Nella seduta del 7 giugno ha ottenuto il via libera anche un emendamento con cui si riscrive il comma 4 dell’articolo 2, che definisce i parametri della scala di equivalenza che servono per stabilire, a seconda della composizione del nucleo familiare, quali sono i requisiti di reddito e l’importo dell’assegno di inclusione spettante.
Ulteriori modifiche riguardano l’offerta di lavoro non rifiutabile. È passato infatti un emendamento (9.15, testo 2), con cui si prevede che nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati – in deroga alla condizione fissata dalla lettera a), comma 1, dell’articolo 9 – l’offerta di lavoro a tempo indeterminato va accettata se il posto di lavoro non eccede la distanza di ottanta chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Per i nuclei familiari in cui non siano presenti figli under 14 continua ad operare la condizione fissata dalla lettera a) del comma 1, dell’articolo 9, ai sensi della quale, l’offerta di lavoro sarà considerata congrua – e quindi non potrà essere rifiutata pena la decadenza dal beneficio – se si riferisce a un rapporto a tempo indeterminato nell’ambito dell’intero territorio nazionale.