/ Assegno Nucleo Famigliare: dal 1° giugno procedura telematica per le domande
Pubblicato il 4 Giugno 2019 in Lavoro e previdenza
L’INPS ha aperto il canale di trasmissione telematica delle domande di ANF per il periodo di riferimento 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020. La procedura telematica è obbligatoria, in quanto unico canale utilizzabile dai lavoratori dipendenti privati che vogliono richiedere l’assegno per il nucleo familiare. L’erogazione continua ad essere effettuata tramite il datore di lavoro, ma è l’INPS a ricevere le istanze e, dopo opportuna istruttoria, a determinare gli importi teoricamente erogabili su base mensile, applicando le tabelle
annuali. Il datore di lavoro, nell’elaborazione della busta paga, provvederà al ricalcolo dell’importo effettivamente spettante in base ai giorni di lavoro da cui deriva la retribuzione mensile. Cosa cambia per i datori di lavoro dal 1° giugno 2019?
I lavoratori dipendenti del settore privato, per i quali fino al 31 marzo 2019 era prevista la possibilità di continuare a presentare la domanda di ANF al datore di lavoro con il modello cartaceo ANF DIP, sono obbligati dal 1° giugno 2019 ad accedere alla procedura telematica per inoltrare l’istanza direttamente all’INPS, per il periodo di riferimento 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.
In mancanza di tale adempimento, posto interamente a carico del lavoratore dipendente, i datori di lavoro non potranno in alcun modo erogare l’ANF nel LUL a partire dal mese di luglio, ferma restando la possibilità di recuperare il dovuto nei mesi successivi.
Cosa cambia per il datore di lavoro
I datori di lavoro, pertanto, non sono più tenuti a:
– raccogliere le istanze di liquidazione (ANF/DIP SR16);
– verificare la loro corretta compilazione;
– calcolare l’importo spettante confrontando la tipologia del nucleo familiare e il suo redditocon le tabelle annualmente emanate dall’Istituto.
Gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti sono determinati dall’INPS e messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto Previdenziale.
Nel periodo 1° aprile 2019- 30 giugno 2019, i datori di lavoro possono erogare le prestazioni di ANF e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019. Il conguaglio in UniEmens degli importi richiesti in modalità cartacea deve avvenire al più tardi con la denuncia contributiva relativa a giugno 2019. Dopo tale data non è più possibile effettuare conguagli per ANF che non siano stati richiesti con le nuovemodalità telematiche.
N.B. La domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continua ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo.
Cosa cambia per il lavoratore
Restano confermati i requisiti di spettanza e le modalità di calcolo degli ANF. Ciò che cambia è la procedura di richiesta che, a partire dal’1° giugno, impone al lavoratore l’obbligo di procedere esclusivamente per via telematica affinchè la domanda sia, in primis, sottoposta al vaglio dell’INPS, che determina gli importi spettanti su base mensile e li rende disponibili al datore di lavoro direttamente all’interno del Cassetto previdenziale.
Lo stesso Istituto ha comunicato che, a partire dal 1° giugno, i lavoratori dipendenti di aziende attive potranno accedere alla procedura telematica “Assegno per il nucleo familiare” per inviare le domande di ANF DIP per il periodo di riferimento 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 raggiungibile da qui: https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FAnfDipInterWEB%2F&S=S
Dopo aver effettuato l’accesso, il modulo telematico richiede di specificare, oltre al periodo di riferimento, anche se la domanda viene presentata direttamente dal titolare della prestazione o per un soggetto diverso (come accade in caso di genitori separati o divorziati, se a fare richiesta è l’ex coniuge non affidatario dei minori).
Sanzioni
Appare opportuno riepilogare di seguito le principali violazioni previste in materia di ANF e le relative sanzioni:
– Dichiarazioni false o altri atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione dell’ANF: salvo reato, sanzione amministrativa da € 413 a € 2.478.
– Violazione dell’obbligo di denunciare ogni variazione dello stato di famiglia: sanzione amministrativa da € 100 a € 1.030, con possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta (in caso di rapporti plurimi)
– Violazione dell’obbligo di indicare al datore di lavoro presso il quale viene prestata attività secondaria, il datore di lavoro presso la quale viene prestata l’attività principale: sanzione amministrativa da € 100 a € 1.030, con possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta
– Violazione dell’obbligo di fornire all’INPS le notizie e i documenti richiesti per l’applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari: sanzione amministrativa da € 255 a € 2.580, diffidabile con pagamento della sanzione nella misura pari al minimo edittale.