/ PNRR, gli aiuti per le imprese possono essere cumulati
Pubblicato il 12 Gennaio 2022 in Impresa
PNRR, le imprese hanno diritto a cumulare gli aiuti messi a disposizione dall’Unione Europea, salvo che questi non vadano a coprire il costo totale dell’investimento.
A spiegarlo è la circolare n. 33/2021 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato istituito presso il MEF, che ha risposto ad alcune richieste di parere che le sono state indirizzate in merito alle risorse stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Nel documento viene analizzata la normativa europea, in particolare evidenziando la differenza tra cumulo degli aiuti e doppio finanziamento. Si tratta di due concetti distinti, sia nella normativa comunitaria che in quella nazionale.
Per quel che riguarda gli aiuti previsti dal PNRR, sarà possibile cumulare diverse forme di sostegno pubblico a copertura di diverse quote di un investimento. Una regola che si applica anche agli investimenti rientranti nel Piano Transizione 4.0.
PNRR, gli aiuti per le imprese possono essere cumulati
Nell’ambito degli aiuti previsti dal PNRR, le imprese potranno cumulare diverse misure agevolative per il medesimo progetto di investimento.
Un aspetto che la Ragioneria dello Stato, nella circolare n. 33 emanata il 31 dicembre 2021, evidenzia ponendo a confronto i concetti di doppio finanziamento e cumulo delle risorse.
Se la prima ipotesi è vietata dalla normativa europea, la seconda viene espressamente consentita.
Con cumulo delle risorse, si intende la “possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento”, per coprire diverse parti di un investimento.
Questa sinergia è prevista anche dal regolamento europeo n. 241/2021, cioè quello che istituisce il Recovery Fund:
“il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”.
Alle imprese è quindi consentito il cumulo di fonti finanziarie diverse all’interno di un unico progetto, a patto che il sostegno non copra lo stesso costo.
La circolare pubblicata dal Dipartimento istituito presso il MEF, per spiegare meglio la dinamica, fornisce un esempio pratico.
Se una misura del PNRR ha finanziato il 40 per cento del valore di un progetto, il 60 per cento rimanente può essere sovvenzionato da altri tipi di sostegni, a patto che “non si superi il 100 per cento del relativo costo”.
PNRR, cumulo degli aiuti e differenza con doppio finanziamento
In caso di superamento del costo totale dell’operazione, si rientra nella fattispecie del doppio finanziamento, in quanto parte delle spese sostenute sarebbero finanziate due volte.
La circolare del Ministero spiega che secondo la normativa comunitaria, il costo di un intervento “non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”.
Si tratta, in questo caso, di un valore generale riguardo la gestione finanziaria del bilancio europeo, ma che risulta “valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno”.
Per di più, ricorda il Ministero, non si tratta di un principio che è stato formulato di recente, ma si tratta di concetti già previsti nell’ambito della programmazione comunitaria dei fondi strutturali.
Il regolamento n. 1303/2013, al Considerando 38 sancisce infatti la possibilità di accedere a varie tipologie di agevolazione, nel rispetto di specifiche condizioni volte ad evitare il doppio finanziamento. Lo stesso Regolamento, al Considerando 30, prevede la possibilità di cumulare nelle stesse operazioni finanziamenti relativi a diversi strumenti comunitari, sempre nel rispetto del divieto di cui sopra.
In merito al Regolamento UE 2021/241 istitutivo del Recovery Fund, la circolare richiama inoltre quanto previsto dal Considerando 62, che in merito alla differenza tra cumulo e doppio finanziamento, stabilisce quanto segue:
“le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell’Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell’ambito del dispositivo e di altri programmi dell’Unione”.
L’articolo 9 prevede altresì che i progetto di riforma ed investimento possano in ogni caso essere “sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.
Anche lo stesso Ministero delle Finanze si era già espresso a riguardo. Nelle “istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”, pubblicate con la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021, il Dicastero aveva sottolineato il divieto di “duplicazione del finanziamento degli stessi costi”, sia per i progetti comunitari, sia per le risorse statali ordinarie.
PNRR, sì al cumulo anche per il programma Transizione 4.0
Infine, la circolare del 31 dicembre scorso ricorda che queste regole si applicano pure per le misure del programma PNRR Transizione 4.0.
Questa politica industriale è incentrata sulla concessione alle imprese di crediti d’imposta per attività dedicate a:
- trasformazione tecnologica delle imprese, tramite l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali;
- ricerca e sviluppo;
- attività di formazione del personale sulle nuove tecnologie.
Se finanziati da altri aiuti statali o europei, il cumulo delle risorse per questi investimenti è previsto “esclusivamente per la parte di costo non finanziata con le altre risorse pubbliche”.
Fonte: InfomazioneFiscale.it