/ Piano Transizione 4.0: nel DDL di Bilancio la proroga depotenziata dei principali crediti d’imposta
Pubblicato il 2 Novembre 2021 in Impresa
Il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2022 approvato dal C.d.M. il 28.10.2021 contiene la proroga, al periodo 2023 e successivi, dei principali crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0:
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, sia materiali, sia immateriali;
- il credito d’imposta per investimenti in attività di R&S, Innovazione Tecnologica, Design e ideazione estetica.
Restano escluse, ad oggi, dalla proroga al 2023 e successivi, le seguenti agevolazioni:
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, sia materiali, sia immateriali, che cesserebbe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1055, L. 178/2020, con gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 su valida prenotazione al 31.12.2022;
- il credito d’imposta formazione 4.0, che cesserebbe con le attività formative effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, ai sensi del comma 210 dell’articolo 1, L. 160/2019 come modificato dal comma 1064, lettera i), dell’articolo 1, L. 178/2020.
La proroga dei crediti investimenti in beni strumentali 4.0 e R&S&I&D è il risultato di un compromesso tra l’esigenza di garantire alle imprese la stabilità delle misure per un ampio orizzonte temporale e le risorse finanziarie ad esse dedicate, con conseguente dimezzamento delle aliquote dei crediti d’imposta.
Analizzando nel dettaglio il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, inclusi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, lo scenario agevolativo che si prospetta alle imprese è il seguente:
- investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.06.2022 su prenotazione al 31.12.2021, credito d’imposta del 50% entro 2,5 milioni di euro, del 30% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, del 10% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro (comma 1056 dell’articolo 1, L. 178/2020, che resta invariato);
- investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 su prenotazione al 31.12.2022, credito d’imposta del 40% entro 2,5 milioni di euro, del 20% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, del 10% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro (comma 1057 dell’articolo 1, L. 178/2020, che resta invariato);
- investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero entro il 30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025, credito d’imposta del 20% entro 2,5 milioni di euro, del 10% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, del 5% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro (nuovo comma 1057-bis dell’articolo 1, L. 178/2020).
Analizzando nel dettaglio il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, inclusi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, lo scenario agevolativo che si prospetta alle imprese è caratterizzato da un decàlage delle aliquote di credito d’imposta negli anni di proroga:
- investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 ovvero entro il 30.06.2024 su prenotazione al 31.12.2023, credito d’imposta del 20% entro 1 milione di euro (comma 1058 dell’articolo 1, L. 178/2020, modificato con proroga di un anno dal DDL di Bilancio 2022);
- investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 ovvero entro il 30.06.2025 su prenotazione al 31.12.2024, credito d’imposta del 15% entro 1 milione di euro (nuovo comma 1058-bis dell’articolo 1, L. 178/2020);
- investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 ovvero entro il 30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025, credito d’imposta del 10% entro 1 milione di euro (nuovo comma 1058-ter dell’articolo 1, L. 178/2020).
Restano agevolabili, per tutta la durata della proroga, i costi per servizi sostenuti in relazione all’utilizzo di beni immateriali inclusi nell’allegato B tramite soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
La proroga dei crediti d’imposta R&S&I&D risulta differenziata in relazione alla fattispecie di attività svolta, con premialità riconosciuta a favore degli investimenti in R&S, che restano agevolabili su un arco temporale decennale, con aliquota dimezzata ma massimale incrementato a 5 milioni di euro.
Gli scenari futuri per le imprese che investono in R&S&I&D sono ad oggi così sintetizzabili:
- investimenti in R&S effettuati nei periodi d’imposta in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022, con aliquota del 20% e massimale annuo di credito pari a 4 milioni di euro (comma 203, dell’articolo 1, L. 160/2019);
- investimenti in R&S effettuati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e fino al 31.12.2031, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito pari a 5 milioni di euro (nuovo comma 203-bis, dell’articolo 1, L. 160/2019);
- investimenti in IT effettuati nei periodi d’imposta in corso al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro (comma 203, dell’articolo 1, L. 160/2019, come modificato con proroga di 1 periodo dal DDL di Bilancio 2022);
- investimenti in IT effettuati nei periodi d’imposta in corso al 31.12.2024 e 31.12.2025, con aliquota del 5% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro (nuovo comma 203-ter, dell’articolo 1, L. 160/2019);
- investimenti in Design e ideazione estetica effettuati nei periodi d’imposta in corso al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro (comma 203, dell’articolo 1, L. 160/2019, come modificato dal DDL di Bilancio 2022);
- investimenti in Design e ideazione estetica effettuati nei periodi d’imposta in corso al 31.12.2024 e 31.12.2025, con aliquota del 5% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro (nuovo comma 203-quater, dell’articolo 1, L. 160/2019);
- investimenti in IT 4.0 o green effettuati nei periodi d’imposta in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022, con aliquota del 15% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro (comma 203, dell’articolo 1, L. 160/2019);
- investimenti in IT 4.0 o green effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito pari a 4 milioni di euro (nuovo comma 203-quinquies, dell’articolo 1, L.160/2019);
- investimenti in IT 4.0 o green effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e 31.12.2025, con aliquota del 5% e massimale annuo di credito pari a 4 milioni di euro (nuovo comma 203-sexies, dell’articolo 1, L.160/2019).
Nella seguente tavola sinottica si riepilogano aliquote e massimali, come risultanti dal DDL di Bilancio 2022, dei crediti investimenti in beni strumentali e R&S&I&D in relazione ai periodi di effettuazione di investimenti.
Fonte: Euroconference