/ ONLUS: lo statuto va adeguato entro il 30 giugno 2020. Cosa si deve fare?

Pubblicato il 29 Novembre 2019 in Impresa

Con il documento “Gli adeguamenti statutari delle ONLUS al Codice del Terzo settore”, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma fornisce una guida per adeguare gli statuti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore. Lo studio interviene con approfondimenti sulle questioni più delicate e controverse in via interpretativa. Entro il 30 giugno 2020 le ONLUS dovranno effettuare le adeguate valutazioni di opportunità e di convenienza circa i costi e i benefici, anche fiscali, in caso di ingresso o meno nel mondo del Terzo Settore.

Il documento “Gli adeguamenti statutari delle ONLUS al Codice del Terzo settore”, redatto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, è un importante strumento a supporto delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore (CTS). Nello studio sono presenti approfondimenti sulle questioni più delicate e controverse in via interpretativa. Di seguito si sintetizzano alcuni dei punti esaminati dal documento.

Adeguamento statutario

Il Codice del terzo Settore prevede che, entro il 30 giugno 2020, le ODV, le APS e le ONLUS debbano adeguare i propri statuti alla nuova normativa, con le modalità e le maggioranze previste per le delibere dell’assemblea ordinaria. Nel documento in esame, sono trattate le principali modifiche statutarie delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) tenendo conto del particolare regime transitorio che caratterizza l’abrogazione differita della normativa di cui al D.Lgs n. 460/97.

La circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che richiama le indicazioni precedentemente fornite dall’Agenzia delle Entrate, ribadisce che l’abrogazione della normativa ONLUS è subordinata alla decorrenza di un termine collegato all’autorizzazione della Commissione europea del “pacchetto fiscale” di cui al Titolo X del CTS.

Seguendo le indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate, in tema di ONLUS, secondo cui “la disciplina delle ONLUS rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore……e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico”, ne deriva che, decorso il termine del 30 giugno 2020, il comma 2 dell’articolo 101 CTS non determina né l’abrogazione (tacita) di clausole statutarie conformi alla disciplina del D.Lgs. n. 460/97, né tanto meno stabilisce la perdita della qualifica soggettiva di ONLUS, fin tanto che resterà in vigore lo stesso D.Lgs n. 460/97, ossia fino all’avveramento della duplice condizione che il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) sia operativo e che sia intervenuta l’approvazione della Commissione UE delle disposizioni di cui allo stesso Titolo X del CTS.

Il mancato adeguamento statutario entro il termine avrà come effetto l’impossibilità di avvalersi della suddetta modalità semplificata, ferma la possibilità delle ONLUS di allineare lo statuto ai nuovi requisiti ETS oltre tale data nella forma dell’assemblea straordinaria, ma rinviando l’efficacia delle clausole incompatibili con la normativa ONLUS alle condizioni sopra indicate.

Cambio di denominazione da ONLUS ad ETS

L’elemento identificativo dell’ente del Terzo settore nei confronti dei terzi è costituito dalla denominazione che deve essere obbligatoriamente indicata nell’atto costitutivo e nello statuto. Gli enti con qualifica di ONLUS che vorranno adeguarsi alla disciplina ETS dovranno pertanto modificare la propria denominazione, in qualunque modo formata, rimuovendo l’acronimo ONLUS e la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” e prevedendo la relativa sostituzione con la locuzione “ente del Terzo settore” e con l’acronimo ETS.

Associati

Il documento tratta dell’ammissione di nuovi associati, del diritto di esame dei libri sociali, del recesso ed esclusione degli associati, del diritto di voto e della rappresentanza in assemblea.

Un’attenzione particolare viene rivolta alla disciplina del volontariato in quanto l’art. 17 del CTS introduce una disciplina immediatamente efficace per la regolamentazione del lavoro volontario a favore degli enti del Terzo settore e la circolare ministeriale (n. 20/2018) ha precisato che non è necessario modificare lo statuto per rendere applicabile tale disciplina nei confronti dei volontari che esplicano la loro attività a favore degli ETS, mentre è obbligatorio rimuovere eventuali disposizioni statutarie non conformi alle previsioni di legge per gli enti (ODV, APS o appartenenti ad altra tipologia) che si avvalgono di volontari.

Assemblea

Il documento approfondisce l’argomento relativo alle nuove disposizioni normative sulle competenze dell’organo assembleare chiarendo che è prevista una specifica disciplina concernente le attribuzioni dell’assemblea nelle associazioni riconosciute e non e che sono stati fissati alcuni principi che possono essere applicati anche per gli organi assembleari eventualmente presenti nelle fondazioni ETS.

Assenza di scopo di lucro e la destinazione del patrimonio

Il Codice del Terzo settore indica chiaramente che le risorse a disposizione dell’ETS, devono essere utilizzate “per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il documento del CNDCEC di Roma evidenzia che tale principio deve essere adeguatamente riportato nello statuto. Il documento inoltre evidenzia che, in linea generale, le operazioni suscettibili di violare il divieto di distribuzione dell’eventuale utile, sono:

– gli acquisti di beni e di servizi effettuati, senza valide ragioni economiche, dietro il versamento di corrispettivi differenti dal valore normale;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli rispetto al mercato nei confronti di soggetti che già intrattengono ad altro titolo rapporti con l’organizzazione ETS (fondatori, associati, componenti degli organi, lavoratori, sovventori, collaboratori);

– il pagamento, oltre determinati limiti fissati dalla normativa, di emolumenti ai componenti degli organi dell’ente e delle retribuzioni ai collaboratori e dipendenti;

– il versamento di interessi passivi, oltre una soglia percentuale prefissata, nei confronti di finanziatori diversi da banche ed intermediari finanziari autorizzati.

Obbligo di devoluzione del patrimonio

Un altro aspetto da considerare nella modifica degli statuti riguarda la previsione della devoluzione del patrimonio residuo di un ETS, in caso di scioglimento e di estinzione dell’ente. La normativa prevede che la devoluzione del patrimonio sia subordinata al parere positivo dell’Ufficio del RUNTS, il documento chiarisce che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità del citato parere del RUNTS, sono nulli.

Nuova modalità di riconoscimento della personalità giuridica di un ETS

La normativa ha introdotto un procedimento speciale di riconoscimento della personalità giuridica a vantaggio degli ETS, che può costituire un’opportunità da valutare in sede di modifica degli statuti stessi, purché l’assemblea si riunisca secondo la modalità “straordinaria” e quindi non avvalendosi della modalità semplificata.

E’ stata introdotta una procedura speciale che è alternativa rispetto alla procedura di cui al D.P.R. n. 361/2000, ma non è obbligatoria per gli ETS. Il nuovo procedimento consente alle associazioni ed alle fondazioni del Terzo settore di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Organo di controllo negli ETS

Il D.Lgs n. 460/97 non stabilisce l’obbligo di nominare un organo di controllo per le ONLUS pertanto alcune potrebbero avere previsto la nomina di tale organo nello statuto ed altre potrebbero aver rimesso la nomina dello stesso alla libera decisione degli associati.

Diversamente, la previsione statutaria di tale organo è sempre necessaria nelle fondazioni ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. Il CTS estende tale obbligo alle associazioni, riconosciute e non, lasciando però all’autonomia statutaria la possibilità di istituirlo al di sotto di specifici limiti dimensionali.

Considerazioni conclusive

Poiché il termine di adeguamento statutario è rinviato al 30 giugno 2020, entro tale data le ONLUS dovranno effettuare per tempo adeguate valutazioni di opportunità e di convenienza circa i costi e i benefici (anche fiscali) in caso di ingresso o meno nel terzo settore.

Tra i principali elementi che condizionano favorevolmente l’ingresso negli ETS da parte delle ONLUS vi è il mantenimento:

– del patrimonio sociale, poiché l’iscrizione nel RUNTS non integra la perdita di qualifica né ipotesi di scioglimento senza alcun obbligo devolutivo;

– del beneficio del 5 per mille al cui elenco potranno accedervi soltanto gli ETS;

– di alcuni indubbi vantaggi fiscali, ancorché più limitati rispetto alle attuali previsioni tributarie di decommercializzazione ai fini delle imposte sul reddito.

Purtroppo, la riforma del Terzo Settore è ad oggi ancora incompleta trovandosi in una fase di lenta attuazione e questa perdurante incertezza si riflette, inevitabilmente, sugli enti che spesso, in attesa di novità, preferiscono attendere una cornice più chiara senza assumere iniziative, al momento, per l’ingresso o meno nel terzo settore.