/ Norme sulla digitalizzazione nel decreto-legge semplificazioni

Pubblicato il 15 Settembre 2020 in Impresa

La Camera dei deputati, lo scorso 10 settembre, ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 76/2020 (A.C. 2648) recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti e per l’innovazione digitale.
Il decreto introduce misure riconducibili a quattro ambiti principali:
• semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
• semplificazioni procedimentali e responsabilità
• misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale
• semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.


Gli interventi in materia di innovazione digitale delle pubbliche amministrazioni introducono disposizioni volte alla semplificazione e accelerazione della trasformazione digitale del Paese e, più in particolare, finalizzate a:
• favorire la diffusione di servizi in rete,
• agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese,
• assicurare ai cittadini l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali,
• rafforzare l’utilizzo dei dati e di strumenti digitali, quali ulteriori misure urgenti ed essenziali di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19.

Un primo gruppo di misure riguarda il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini al fine di semplificare l’accesso ai servizi digitali delle P.A.
Tra i principali interventi si ricordano:
• l’adeguamento dei comuni con popolazione inferiore di 5.000 abitanti alle previsioni in materia di cittadinanza digitale a partire dalla data di cessazione dello stato di emergenza;
• l’estensione della possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico, precisando che l’accesso al domicilio digitale avvenga tramite dispositivi mobili anche attraverso l’applicazione AppIO;
• il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi;
• la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini;
• l’obbligo per le p.a, di utilizzare esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale – SPID e la Carta di identità – CIE per l’accesso dei cittadini ai propri servizi on line:
• la previsione che la verifica dell’identità digitale di un livello di sicurezza “almeno significativo” equivale alla esibizione del documento di identità per l’accesso ai servizi o nelle transazioni elettroniche;
• la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO;
• la piena operatività della piattaforma pagoPA;
• la semplificazione delle modalità di rilascio della CIE;
• la semplificazione della disciplina della conservazione dei documenti informatici;
• l’adesione dei gestori dell’identità digitale al sistema SCIPAFI (Sistema centralizzato informatico di prevenzione amministrativa del furto di identità);
• una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari;
• la semplificazione del rilascio della firma elettronica avanzata anche ai fini dell’accesso ai servizi bancari;
• il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
• la semplificazione della disciplina anagrafica.

Un secondo gruppo di disposizioni investe le modalità organizzative interne delle pubbliche amministrazioni al fine di implementare il loro grado di innovazione digitale.
In particolare l’art. 31 prevede, tra l’altro:
• la diffusione del lavoro agile (c.d. smart working) nella pubblica amministrazione,
• il trasferimento della funzione di coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale dall’AGID alla Presidenza del Consiglio, cui spetta anche il compito di assicurare adeguati livelli di sicurezza informatica;
• la semplificazione di alcune procedure relative alla sicurezza cibernetica;
• l’istituzione presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse finanziarie del Ministero dell’interno di una Direzione centrale per l’innovazione tecnologica con il compito di assicurare l’innovazione tecnologica del medesimo Ministero e delle prefetture;
• l’esclusione di SOGEI spa dell’obbligo di avvalersi di CONSIP per l’acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo.
Inoltre, si prevede un codice di condotta tecnologica volto a coordinare l’elaborazione, lo sviluppo e l’attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni (art. 32).

Un terzo gruppo di disposizioni reca interventi in materia di patrimonio informativo pubblico, riconducendolo ad una piattaforma unica nazionale, in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per garantire alle pubbliche amministrazioni di consultare e accedere ai dati detenuti da altre amministrazioni ed evitare quindi di dover chiedere al cittadino la stessa informazione o il medesimo dato già richiesto e detenuto (secondo la logica cd. once only).
In proposito si prevede:
• una sanzione per i dirigenti responsabili dell’inadempimento all’obbligo di rendere disponibili i dati;
• l’obbligo in capo al concessionario di servizi di rendere disponibili all’amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti;
• una nuova disciplina della Piattaforma digitale nazionale dati;
• l’istituzione da parte della Presidenza del Consiglio di una infrastruttura digitale centralizzata ad alta affidabilità dove sono destinati a migrare, a determinate condizioni, i CED delle amministrazioni centrali.

Infine, un ultimo gruppo di disposizioni introduce misure per l’innovazione, volte a semplificare e favorire le iniziative innovative e, in particolare misura, le sperimentazioni mediante l’impiego delle tecnologie emergenti.
L’articolo 36 definisce un procedimento autorizzatorio semplificato, accentrato presso la Presidenza del Consiglio ma con coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico, per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, attinenti alla trasformazione digitale ed alla innovazione tecnologica.
L’articolo 37 reca disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti.