/ Magazzini automatici autoportanti, è possibile portare in iperammortamento anche i costi delle scaffalature finora escluse

Pubblicato il 14 Ottobre 2019 in Impresa

Nella risposta n. 408 a un interpello sui magazzini autoportanti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una conferma molto importante: chi, in passato, ha fruito dell’iperammortamento solamente per quello che riguarda la componente impiantistica di magazzini autoportanti – escludendo dai costi la parte delle scaffalature – può ora recuperare quella parte di costo.
I magazzini automatici sono riconosciuti come beni incentivati con l’iperammortamento dalla legge di bilancio 2017.
La risoluzione n. 62/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate sosteneva che fosse necessario calcolare come valore dell’investimento iperammortizzabile solo la parte relativa all’impiantistica automatizzata, escludendo quindi le scaffalature in quanto parte portante dell’edificio. Una cosa non di poco conto, considerato l’impatto che queste strutture meccaniche hanno sul costo dell’investimento. La legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 ha stabilito che “ai soli fini dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato”.
In questo modo viene chiarito che è possibile portare completamente in iperammortamento tutti i magazzini automatici autoportanti.
Nella risposta n. 408 il Legislatore chiarisce che cosa si intendesse sin dal principio con quella norma. Trattandosi di interpretazione autentica, la disposizione ha efficacia retroattiva. E così anche chi aveva portato in iperammortamento la sola componente impiantistica potrà ora recuperare la restante parte. Viene inoltre fatta chiarezza sulla durata dell’ammortamento. L’AdE sostiene che la parte di investimento riferibile alle scaffalature debba seguire lo schema di ammortamento previsto per le strutture portanti degli immobili: un periodo più lungo rispetto a quello previsto per la parte impiantistica. Si dovrà dividere le due componenti dell’investimento al fine di poter effettuare il calcolo delle quote di ammortamento.