/ Impedire l’accensione non è guida semi-automatica

Pubblicato il 21 Aprile 2021 in Impresa

L’Agenzia delle Entrate conferma che non soddisfano il requisito di guida semi-automatica quei sistemi che possono inibire esclusivamente l’accensione o lo spegnimento del mezzo.

I  beni dell’allegato A del Piano Industria 4.0, ovvero le “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)” possono soddisfare il requisiti di interconnessione e integrazione anche attraverso la guida automatica o semi-automatica.

Cosa significa guida automatica e semi-automatica?

Questa possibilità era stata riconosciuta esplicitamente nella Circolare MiSE 177355 del 23/05/2018. In quel documento veniva chiarito che i requisiti di interconnessione e di integrazione per le ‘macchine mobili’ di cui al punto 11 possono essere soddisfatti “…mediante la guida automatica o semiautomatica qualora i sistemi di guida siano in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto”.

Su questo argomento si è discusso molto, anche alla luce di quanto sostiene uno dei principali costruttori di macchine di movimento terra, che ha dotato i propri beni di un sistema che impedisce l’accensione in determinate condizioni. La risposta 265 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata oggi (19 aprile), mette però fine alle discussioni.

Nel documento si legge infatti: “A questo proposito, è anche il caso di ricordare che non soddisfano detta caratteristica (guida semi-automatica ndr) quei sistemi che possono inibire esclusivamente l’accensione o lo spegnimento del mezzo; sistemi peraltro non idonei nemmeno a soddisfare il caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, nel caso in cui si intendesse soddisfare i requisiti ordinari di interconnessione e integrazione ove si faccia ricorso all’impiego di sistemi finalizzati all’acquisizione e/o memorizzazione delle posizioni geografiche mediante geolocalizzazione”.

Fonte: Industry 4.0