/ e-commerce RETRELIEF: quali operatori accedono alla procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia
Pubblicato il 4 Dicembre 2020 in Impresa
Con la circolare n. 46/D del 30 novembre 2020, l’Agenzia delle Dogane ha fornito nuove indicazioni sulla procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia e sull’iscrizione nell’elenco “e-commerce RETRELIEF” (Returned goods – Relief from import duty).
Inizialmente questa procedura semplificata è stata destinata prioritariamente a quei soggetti che svolgono attività collegate a transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate e-commerce, principalmente basate su vendite effettuate su siti di marketplace.
Si è introdotta una procedura di semplificazione delle formalità doganali da svolgere per le operazioni di reintroduzione in franchigia derivanti da resi della merce precedentemente esportata a seguito iscrizione in apposito elenco denominato: “e-commerce RETRELIEF” (eRR) – Returned goods – Relief from import duty”, soggetto a revisione annuale.
A seguito della prima sperimentazione, nel corso dell’Open Hearing svoltosi il 2 novembre 2020 e rivolto principalmente agli attori del settore manifatturiero nazionale e ai rappresentanti delle numerose piccole e medie imprese che costellano il tessuto produttivo italiano, vi è stata una manifestazione d’interesse a poter accedere all’agevolazione suddetta anche per quegli operatori economici che non realizzano le proprie attività di vendita per il tramite di piattaforme di marketplace.
Gli operatori, pur utilizzando la procedura di reintroduzione con una minor frequenza rispetto ai soggetti destinatari della prima semplificazione, hanno richiesto la possibilità di avvalersene per supportare altresì la loro operatività, di natura differente, riferita soprattutto all’organizzazione dei canali di distribuzione retail, principalmente per il mercato Business to Business (B2B), ed a resi di prodotti venduti direttamente mediante propri siti aziendali, relativamente al Business to Consumer (B2C).
Di conseguenza è stata adottata la determinazione direttoriale prot. 419205/RU del 19 novembre 2020, che ripropone il trattamento agevolativo previsto dalle precedenti determinazioni in materia, modificandone il target di riferimento e rimodulando dunque i connessi requisiti da possedere al fine dell’accesso al beneficio, semplificando ulteriormente l’iter decisionale. Con la nuova circolare, quindi, sono state fornite le istruzioni applicative della determinazione direttoriale prot. n. 419205/RU del 2020.
Ai fini dell’accesso alla semplificazione in questione, considerate le disposizioni del Codice Doganale dell’Unione e le specificità del regime in parola, è prevista l’iscrizione all’elenco RETRELIEF (RR), per la quale l’operatore dovrà presentare istanza utilizzando il formulario all’Ufficio delle dogane competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali.
In tale istanza, per porre l’Ufficio in condizione di valutare la ricorrenza dei requisiti previsti, il soggetto richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, la sussistenza di requisiti soggettivi e condizioni oggettive di operatività come di seguito elencati:
– possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato dal medesimo, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
– identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
– identità tra l’esportatore e il soggetto che effettua la reintroduzione, o suo rappresentante purché operi in regime di rappresentanza indiretta; – utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b) del CDU.
In particolare dovrà essere dimostrata la corretta tenuta delle scritture contabili relative alle transazioni commerciali interessate, nonché l’abbinamento alla documentazione doganale e ogni utile evidenza dell’associazione tra le operazioni di esportazione e quelle successive di reintroduzione;
– tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
– possibilità per l’Ufficio delle dogane di accedere, ai fini dei controlli doganali, al sistema di scritture contabili messe a disposizione dal soggetto richiedente.
Particolarità in tema di IVA
Le operazioni dichiarate per il regime doganale 61 10, sia in procedura ordinaria sia semplificata, possono non essere soggette all’applicazione dell’IVA all’importazione in virtù della presentazione di una dichiarazione d’intento o della richiesta di applicazione dell’art. 68, lettera d), D.P.R. n. 633/1972. Le caselle della dichiarazione doganale dovranno essere adeguatamente valorizzati per giustificare la non applicazione dell’imposta e rendere più agevoli i controlli. La compilazione avverrà diversamente per il dichiarante che, in funzione della vigente normativa, è considerato esportatore abituale, da quella prevista per un soggetto che non riveste tale status.
La nuova procedura semplificata
Con la determinazione n. 435445 del 30 novembre 2020 è stato previsto che i soggetti che effettuano operazioni di reintroduzione in franchigia, nel territorio nazionale, di merci precedentemente esportate ai sensi dell’art. 203 CDU, a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate e-commerce, possono avanzare istanza per essere ammessi a svolgere le suddette attività mediante una procedura semplificata caratterizzata da specifiche formalità dichiarative e conseguenti deroghe applicabili ai controlli attualmente in uso per le operazioni della specie.
I soggetti ammessi alla procedura sono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce RETRELIEF (ERR) Returnedgoods – Relief from import duty” e l’iscrizione è effettuata in via preventiva ed ha validità annuale.
Quanto all’iscrizione, questa è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei alcuni requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:
– effettuare un numero minimo pari a 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese;
– essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
– identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
– identità tra il dichiarante in export e in reintroduzione;
– utilizzo del codice EORI;
– tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
– possibilità per l’Ufficio delle Dogane di accedere ai fini dei controlli doganali al sistema di scritture contabili messe a disposizione dal soggetto richiedente.
Ai fini dell’iscrizione, il soggetto presenta istanza presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali e l’Ufficio delle Dogane trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, una relazione contenente una valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza. Successivamente la Direzione Dogane anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle Dogane che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.
A seguito dell’iscrizione all’elenco, i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche. I benefici quindi possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva re-introduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.
Fonte: Ipsoa