/ Visto di conformità e comportamenti in buona fede: le valutazioni del CNDCEC

Pubblicato il 4 Febbraio 2020 in Fisco

In tema di apposizione del visto di conformità, il CNDCEC ha chiesto di porre attenzione ai comportamenti in buona fede dei professionisti non conformi alla disciplina attuale e, conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le condotte già poste in essere verrà valutata la sussistenza di presupposti per la tutela dell’affidamento e della buona fede negli errori del contribuente. Lo ha reso noto il CNDCEC stesso con l’informativa n. 8 del 2020, con cui ha evidenziato di aver già sottoposto alcuni casi specifici all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria.

Il CNDCEC ha pubblicato l’informativa n. 8 del 28 gennaio 2020 riguardante i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali, sull’impegno cumulativo alla trasmissione delle dichiarazioni e visto di conformità.

In tema di visto di conformità l’Agenzia ha avviato nuovi controlli per la legittimità del rilascio del visto di conformità e circa le modalità di trasmissione della dichiarazione vistata.

Inoltre proprio grazie alle sollecitazioni del CNDCEC sulla salvaguardia dei comportamenti in buona fede dei professionisti non conformi alla disciplina, l’Agenzia ha precisato che per le condotte già poste in essere verrà valutata la sussistenza di presupposti per la tutela dell’affidamento e della buona fede negli errori del contribuente.

Per tale motivo sono stati posti all’attenzione dell’Agenzia dei casi in cui il professionista che ha posto il visto rivestiva la qualifica di rappresentante legale, collaboratore o dipendente della società di servizi contabili, società tra professionisti o associazione professionale che ha trasmesso la dichiarazione, nonché i casi dove la dichiarazione vistata sia stata trasmessa da una società semplice o associazione professionale partecipata per più della metà da soggetti iscritti all’albo degli avvocati.

Dichiarazione corredata da visto di conformità

In tale ambito, vi deve essere l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione. Secondo la normativa è evidente che il professionista che appone il visto di conformità sulla dichiarazione può trasmetterla, eventualmente anche tramite i soggetti collettivi individuati dalla norma, indicando nel riquadro dell’impegno alla presentazione telematica, il codice 1 nella casella riguardante il Soggetto che ha predisposto la dichiarazione. Per tale motivo è stato formulato all’Agenzia un apposito quesito sul punto che possa chiarire al più presto la situazione.

Nuova causa di esclusione dal regime forfetario

Quanto alla decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario prevista nella Legge di bilancio 2020 per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, sono stati individuati dal CNDCEC i motivi per cui si preferisce ritenere che coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito da lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000 potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, altrimenti vi sarà la fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.