/ Verso i precompilati IVA: e-fattura con nuovi codici (facoltativi) dal 1° ottobre

Pubblicato il 5 Ottobre 2020 in Fisco

La strategia di implementazione della e-fattura non risponde alla sola funzione anti-evasione, ma intende fornire ai contribuenti un servizio per agevolare gli adempimenti a valle della fatturazione. Questo obiettivo viene raggiunto, dal 1° ottobre, con la nuova codifica delle causali da indicare nel tracciato record. Avrebbero dovuto essere obbligatorie già dal 1° ottobre 2020, ma l’emergenza Covid-19 ha spostato in avanti il calendario: l’utilizzo obbligatorio dei nuovi codici scatterà dal 1° gennaio 2021, anche in funzione della predisposizione delle bozze dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale a cura dell’Agenzia delle Entrate, prevista a partire dalle operazioni “effettuate dal 1° gennaio 2021”. La fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti sia dei soggetti di imposta che dei privati sta sicuramente agevolando la compliance da parte degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, anche se è ancora presto per verificare la riduzione del VAT gap nel nostro Paese. La Commissione europea ha recentemente diffuso l’ultima versione della stima di quanta imposta sul valore aggiunto manca all’appello: il nostro Paese si quota per circa 35 miliardi di euro nel 2018, cifra sostanzialmente analoga a quella del 2017, ma in calo percentuale dal 24,5% al 23,9%. Sarà pertanto interessante conoscere fra un anno le cifre del 2019, primo anno di entrata a regime della fatturazione elettronica.

La e-fattura come agevolazione degli adempimenti

La strategia di implementazione della fattura elettronica non si limita alla funzione anti-evasione di questo documento, ma intende fornire a tutti i contribuenti un servizio per agevolare gli adempimenti a valle della fatturazione. È indubbio che gli adempimenti “a cascata” partono da una fatturazione precisa, in conformità delle disposizioni di legge. Questo obiettivo viene raggiunto, dal 1° ottobre 2020, con la nuova codifica delle causali da indicare nel tracciato record. Avrebbero dovuto essere obbligatorie da tale data in base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, n. 99922, ma l’emergenza Covid-19 ha indotto all’adozione di un successivo provvedimento (20 aprile 2020, n. 166579/2020), in base al quale viene stabilito il seguente calendario: – 1° ottobre 2020 – utilizzo facoltativo dei nuovi codici; – 1° gennaio 2021 – utilizzo obbligatorio. Questa tematica va letta in funzione della predisposizione delle bozze dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale a cura dell’Agenzia delle Entrate. Anche questo output della fatturazione ha subito vari slittamenti, non solo per l’emergenza sanitaria. Alla data attuale, il testo aggiornato dell’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 fa decorrere il servizio di messa a disposizione delle bozze, a partire dalle operazioni “effettuate dal 1° gennaio 2021” (forse si voleva dire fatturate da questa data). Leggi ancheDecreto Rilancio: i precompilati IVA slittano al 2021 È prevista la messa a disposizione dei seguenti documenti, relativi a tutti i soggetti di imposta residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia: a) registri fatture e registri acquisti (quello dei corrispettivi è già assorbito dalla trasmissione telematica); b) liquidazioni periodiche; c) dichiarazione annuale.

Le criticità nella selezione del codice pertinente

Come si può vedere dalla tabella , i nuovi codici riguardano due diverse sezioni della fattura: – l’indicazione di dettaglio delle classificazioni più significative per le operazioni attive senza computo dell’imposta sul valore aggiunto: N2 operazioni non soggette; N3 non imponibili; N6 inversione contabile; – il tipo documento, cioè la tipologia della fattura, che passa da sette tipologie, comprese le note di variazione e l’autofattura-denuncia, a ben diciotto casistiche, tra cui le più significative riguardano i documenti integrativi delle fatture ricevute in reverse charge interno o dall’estero, da utilizzare per la rilevazione degli acquisti con questa modalità di assolvimento dell’IVA.

Il non facile passaggio dai registri alle liquidazioni e alla dichiarazione annuale

Nessun dubbio circa l’utilità della stampa delle bozze dei registri, che peraltro devono essere convalidati dal contribuente ex art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015, e solo dopo questa convalida le bozze saranno sostitutive dei registri. E nel frattempo come si conciliano le scadenze di registrazione, specie per quanto riguarda il registro acquisti, la cui compilazione è condizione per l’esercizio del diritto di detrazione? In una risposta resa dall’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che “le bozze dei registri IVA mensili saranno rese disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando le informazioni pervenute fino a tale momento, in modo da consentire agli operatori IVA di verificare i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate e, se completi, convalidarli o, in caso contrario, modificarli o integrarli nel dettaglio entro i termini sopra citati (ossia entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento)”. In particolare, questa risposta si ricollega al quesito sull’utilizzo del registro degli acquisti, considerando che, a differenza di quello delle fatture, la rilevanza degli imponibili e delle imposte detraibili è subordinata all’analisi del singolo documento per le indetraibilità oggettive, oltre che per l’eventuale limitazione derivante dalla presenza di un pro-rata. Conclusivamente, con i nuovi codici delle fatture, il passaggio alle fasi successive sarà più agevole anche se non sempre automatico.

Fonte: Ipsoa