/ Trasmissione telematica dei corrispettivi: i suggerimenti di Confindustria

Pubblicato il 1 Agosto 2019 in Fisco

Nella nota di aggiornamento di luglio 2019, Confindustria propone alcuni suggerimenti in merito alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, prevista dall’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 con carattere obbligatorio dal 1° gennaio 2020, ovvero dal 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.

L’Associazione chiede, innanzi tutto, di specificare che la marginalità delle operazioni di commercio al minuto ed equiparate rispetto al volume d’affari sia misurata a consuntivo e sia riferita ad un periodo definito e circoscritto, al fine di poter individuare sin da subito chi sono i soggetti tenuti all’adempimento già dal 1° luglio 2019 e quali, invece, possono rinviare l’obbligo al 1° gennaio 2020. In sostanza, il calcolo della marginalità dovrebbe tenere in considerazione le operazioni di cui sopra effettuate nell’anno 2018 rispetto al volume d’affari del medesimo anno 2018.

Si ricorda, in proposito, che sono esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi i soggetti che effettuano in via marginale le operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, ma che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro costituito, in via prevalente, da operazioni soggette a fatturazione o da operazioni esonerate dalla certificazione fiscale. La marginalità ricorre se le operazioni di commercio al minuto ed assimilate non sono superiori all’1% del volume d’affari, ma mentre il D.M. 10.05.2019 stabilisce che, ai fini della verifica della marginalità, deve essere considerato il volume d’affari del 2018, non risulta previsto che anche le operazioni in esame devono essere conteggiate in riferimento al medesimo anno 2018.

Il suggerimento di Confindustria mira, pertanto, ad evitare che le operazioni di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972, poste in essere dal 1° luglio 2019, non rientrino nell’obbligo comunicativo soltanto fino a che non superino la soglia dell’1%.

Nell’occasione, andrebbe anche precisato come debba essere interpretato il raggiungimento della soglia in caso di effettuazione di operazioni riferibili a due attività marginali diverse, entrambe al di sotto dell’1% se considerate distintamente.

Una conferma espressamente chiesta all’Agenzia delle Entrate è il carattere non obbligatorio della trasmissione telematica dei corrispettivi per le operazioni fuori campo Iva addebitate contestualmente alle operazioni di commercio al minuto ed equiparate. Si pensi, per esempio, al caso dell’albergatore che incassa in nome e per conto del comune la tassa di soggiorno, addebitandola al cliente nella ricevuta fiscale relativa alla prestazione alberghiera.

Non trattandosi di un importo relativo ad una operazione rientrante nell’articolo 22 D.P.R. 633/1972, la tassa di soggiorno dovrebbe essere addebitata mediante un documento non rilevante ai fini Iva, come la quietanza di pagamento, fermo restando che sarebbe utile consentire di indicare tale importo nel documento commerciale di cui al D.M. 07.12.2016 al fine di semplificare le procedure gestionali e di contabilizzazione delle imprese.

L’Associazione condivide l’esonero, fino a tutto il 2019, dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per le “operazioni collegate o connesse” alle operazioni escluse dalla certificazione fiscale o certificate con documento di trasporto.

Sarebbero, a tal fine, utili appositi chiarimenti per definire l’ambito oggettivo delle operazioni in questione, al cui interno non dovrebbero rientrare le operazioni svolte a completamento dell’operazione principale, in applicazione del principio di accessorietà di cui all’articolo 12 D.P.R. 633/1972. L’esonero dalla trasmissione telematica dell’operazione principale dovrebbe, infatti, operare, in re ipsa, anche per il corrispettivo dell’operazione secondaria, se soddisfa il nesso di accessorietà.

Altre proposte interessanti di Confindustria riguardano, tra gli altri aspetti dell’obbligo comunicativo, l’ambito applicativo del documento commerciale, che non sostituisce la certificazione fiscale, ma consente di documentare le operazioni sia per altri fini fiscali (es. deduzioni e detrazioni degli oneri), sia per fini commerciali (es. garanzie).

L’Agenzia delle Entrate viene sollecitata a confermare che i soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi sono tenuti ad emettere un documento commerciale al momento di effettuazione dell’operazione, con la conseguenza che se, al momento dell’ultimazione della prestazione, non vi è il pagamento del corrispettivo, non sorge alcun obbligo di documentare l’operazione. Un’ulteriore conferma che si attende riguarda l’idoneità del documento commerciale per l’emissione della fattura differita, mentre andrebbero chiarite le modalità di compilazione del documento in situazioni particolari di reso e di pagamento in valuta estera.