/ Trasformazione in credito d’imposta delle imposte anticipate.
Pubblicato il 26 Ottobre 2020 in Fisco
L’art. 55 del DL 18/2020 introduce un’agevolazione per le imprese che si troveranno ad avere in bilancio crediti per i quali il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data di scadenza. La cessione entro il 31.12.2020 di tali crediti genera una sorta di “plafond” pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, utilizzabile per trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite a:
– perdite fiscali non ancora dedotte dal reddito imponibile;
– rendimento nozionale (ACE) eccedente il reddito complessivo.
I suddetti componenti possono essere utilizzati per un importo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti, i quali ultimi, rilevano fino ad un massimo di 2 miliardi di valore nominale. Sono escluse le cessioni di crediti tra società legate da rapporti di controllo.
La trasformazione in credito d’imposta determina la riduzione delle attività per imposte anticipate sulle perdite e/o dell’ACE “trasformate”, per un importo equivalente al credito d’imposta ottenuto.
Ad esempio nel caso di cessione di un credito di valore nominale pari a € 100.000, il valore massimo utilizzabile per l’agevolazione è pari € 20.000 (20% di 100.000). Ipotizzando che vi siano perdite fiscali non ancora dedotte per € 200.000, potranno essere utilizzati € 20.000 di tali perdite per ottenere un credito d’imposta pari a € 4.800 (aliquota IRES del 24% x 20.000).
Il credito d’imposta così generato può essere:
– utilizzato in compensazione in F24
– ceduto a terzi
– chiesto a rimborso
L’accesso all’agevolazione è subordinato all’esercizio di un’opzione con le modalità di cui all’art. 11, co. 1 del DL 59/2016, che prevede, a determinate condizioni, il pagamento di un canone annuale.
Si auspica un chiarimento ufficiale sul momento dal quale sarà possibile utilizzare il credito d’imposta. Infatti, non è chiaro se il credito d’imposta sia utilizzabile dalla data di cessione dei crediti (come desumibile dal co. 1 dell’art. 55) o dall’esercizio successivo a quello di cessione del credito (come invece desumibile dal co. 3).
Fonte: Confindustria Venezia