/ Termini di conservazione delle scritture contabili
Pubblicato il 16 Aprile 2021 in Fisco
Con l’ordinanza n. 9794, depositata ieri, 14 aprile, la Corte di Cassazione è tornata a precisare che resta fermo, in ogni caso, in capo al contribuente, l’obbligo di conservare la documentazione contabile per dieci anni e non solo per il minor lasso di tempo riconosciuto all’Amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.
Il caso riguarda una S.p.A. alla quale era stato notificato un avviso di accertamento volto al recupero di un credito d’imposta indebitamente utilizzato per l’anno 2011.
La società eccepiva la violazione dell’articolo 22 D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 2220 cod. civ..
In forza della prima delle citate disposizioni, le scritture contabili obbligatorie “devono essere conservate sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220 o da altre leggi tributarie”.
In merito alla richiamata disposizione era già intervenuta la Corte di Cassazione, con la precedente sentenza n. 9834 del 13.05.2016, con la quale aveva chiarito che la norma doveva essere interpretata nel rispetto del principio specifico previsto dall’articolo 8, comma 5, L. 212/2000, in forza del quale “l’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o formazione.
Alla luce del quadro richiamato, dunque, permane sempre, in capo al contribuente, l’onere di conservare la documentazione per dieci anni, nonché per il maggior termine di decadenza dell’accertamento (che, alla luce di quanto appena esposto, ben potrebbe essere superiore ai dieci anni).