/ Tax credit manifesti pubblicitari: i controlli da fare prima di inviare le domande
Pubblicato il 11 Marzo 2022 in Fisco
Manca poco alla scadenza prevista per la presentazione delle domande per richiedere il tax credit manifesti pubblicitari. Le comunicazioni di accesso al credito d’imposta possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate fino al 10 marzo 2022. Ultimi giorni, quindi, per effettuare i controlli finali. L’importo del credito d’imposta effettivamente spettante dipenderà dalle richieste ricevute dall’Agenzia delle Entrate e dalle risorse disponibili, pari a 20 milioni di euro. In particolare, l’ammontare massimo del bonus fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 21 marzo 2021. Il bonus riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e non potrà essere chiesto a rimborso. Quali controlli effettuare prima dell’invio della domanda?
È ormai prossima la scadenza per l’invio delle richieste del tax credit manifesti pubblicitari. Le domande, infatti, vanno trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 10 marzo 2022. Resta quindi poco tempo per effettuare gli ultimi controlli. Le indicazioni utili a tal fine sono state fornite dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2022, mentre le istruzioni per compilare e inviare correttamente la domanda del credito d’imposta, istituito dall’art. 67-bis, decretoSostegni bis (D.L. n. 73/2021), sono state dettate dal Direttore dell’Agenzia con provvedimento 29 ottobre 2021, n. 295258.
Chi può richiede il credito di imposta
Possono richiedere il credito di imposta i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini. Sono escluse le “insegne di esercizio”, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 495/1992, secondo il quale “Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”.
Canone patrimoniale ritenuto ammissibile
Nella compilazione della comunicazione deve essere prestata particolare attenzione al canone patrimoniale ritenuto ammissibile (che coincide con il credito d’imposta teoricamente spettante). Il credito di imposta, infatti, è riconosciuto, in misura proporzionale all’importo versato, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi. Ne consegue che, come chiarito nella circolare n. 1/E/2022, nel caso in cui il canone, riferito ad ogni singola concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sia stato versato per un periodo superiore a 6 mesi, l’importo va parametrato ai 6 mesi e, quindi, va calcolato dividendo l’importo versato per il numero dei mesi del 2021 cui si riferisce il canone e moltiplicando il risultato ottenuto per 6.
Attenzione
Pertanto:- in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell’anno 2021 (ad esempio 4 mesi), nella comunicazione deve essere riportato l’intero importo versato;- in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell’anno 2021, per determinare il canone da indicare nella comunicazione, si deve dividere l’importo versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6. Ad esempio, se il canone è stato versato per 8 mesi, l’importo deve essere diviso per 8 e moltiplicato per 6;- in caso di canone versato per l’intero anno 2021, per determinare il canone da indicare nella comunicazione, si deve dividere l’importo versato per 12 e moltiplicato per 6.Secondo quanto specificato nella circolare n. 1/E/2022, nel caso in cui il periodo superiore a 6 mesi di versamento del canone non comprenda mesi interi, tale calcolo deve essere effettuato con riferimento al numero dei giorni a cui si riferisce il canone.
Come puntualizzato dall’Agenzia nella già menzionata circolare, ai fini della domanda: – deve essere preso in considerazione il canoneeffettivamente versato (nel rispetto delle modalità previste dal regolamento dell’ente locale creditore) e relativo all’anno 2021. È ammesso anche il versamento (sempre relativo all’anno 2021) eventualmente assolto mediante compensazione, qualora il regolamento dell’ente locale creditore lo consenta, nel rispetto delle modalità in esso previste; – è ammissibile anche il versamento del canone per il 2021 effettuato tardivamente (purché comprensivo di interessi e sanzioni), ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione (10 marzo 2022). In tal caso, ai fini del riconoscimento del credito, rileva solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento;
Rispetto del limite “de minimis”
Altro elemento da controllare nella compilazione del modulo di domanda riguarda l’ammontare degli aiuti “de minimis” già ottenuti. Secondo quanto indicato nella circolare 1/E/2022, nell’ipotesi in cui l’impresa benefici di altri aiuti “de minimis”, prima di inviare la comunicazione, deve verificare se l’importo di tali aiuti sommato al credito di imposta richiesto non ecceda la soglia “de minimis”, che, in base a quanto previsto dall’art. 3, par. 2, Reg. (UE) n. 1407/2013, l’importo degli aiuti concessi a titolo “de minimis” ad una impresa unica non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, da intendersi come “periodi d’imposta” rilevanti in conformità alle disposizioni vigenti in materia fiscale in ciascuno degli Stati membri. In caso di superamento, l’importo del canone parametrato ai 6 mesi (che coincide con il credito d’imposta teoricamente spettante) va corrispondentemente ridotto in modo da garantire che il complesso delle misure riconosciute in “de minimis” non ecceda i 200.000 euro. L’importo così rideterminato va indicato nel campo “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del modello di comunicazione.
Attenzione
Sembra il caso di ricordare che ai sensi dell’art. 2, par. 2, Reg. (UE) n. 1407/2013, più imprese sono considerate impresa unica quando: a) un’impresa detenga la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa abbia il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlli da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Come effettuare la comunicazione
La comunicazione per richiedere il credito di imposta deve essere inviata, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni (di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998), entro il 10 marzo 2022 mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione della comunicazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro il 10 marzo 2022 è possibile: – inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; – presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Credito di imposta assegnato
Un aspetto da tenere in considerazione riguarda le modalità e i tempi di fruizione del credito di imposta. Innanzitutto, si sottolinea che l’importo effettivamente fruibile dipenderà dall’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti, se superiore o inferiore all’importo delle risorse disponibile, pari a 20 milioni di euro. In particolare, l’ammontare massimo del bonus spettante sarà pari al credito d’imposta “teorico” richiesto (che coincide con l’importo del canone parametrato ai 6 mesi) moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 21 marzo 2021. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%. A partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di questo provvedimento, il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione (il modello F24 deve essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate). Se l’ammontare del credito d’imposta fruibile è superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile successivamente ai controlli antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011. Se non sussistono motivi ostativi, l’Agenzia comunicherà l’autorizzazione all’utilizzo del bonus. Come specificato dalla circolare n. 1/E/2022: – il credito soggiace al limite di fruizione annuale, pari a 250.000 euro, applicabile ai crediti di imposta agevolativi in base all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007; – nelle ipotesi in cui il credito di imposta non sia fruito, in tutto o in parte, l’ammontare residuo può essere fruito secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito. La circolare poi precisa che, il credito di imposta: – non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP; – non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR; – non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Fonte: Ipsoa.it