/ Sospensione degli ammortamenti con proroga generalizzata per l’esercizio 2021

Pubblicato il 22 Febbraio 2022 in Fisco

Il decreto Milleproroghe, come modificato in sede di conversione in legge, introduce una
proroga generalizzata della possibilità di sospendere gli ammortamenti, già prevista dal
decreto Agosto.
L’emendamento al decreto Milleproroghe, approvato dalle commissioni Bilancio e Affari
costituzionali della Camera, consente di superare le critiche sollevate dopo l’approvazione della
modifica di cui alla legge di Bilancio 2022 e introduce una sospensione generalizzata degli
ammortamenti per l’anno 2021 mediante un nuovo intervento sull’ultimo periodo dell’art. 60,
comma 7-bis , del D.L. n. 104/2020.
Secondo il nuovo testo, l’ultimo periodo prevede che “in relazione all’evoluzione della
situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l’applicazione delle
disposizioni del presente comma è estesa all’esercizio successivo a quello di cui al primo
periodo”.
L’estensione, quindi, diventa generalizzata e la modifica è certamente da accogliere con favore
in quanto elimina il requisito previsto dalla precedente disposizione consistente nella completa
sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020; la sfera soggettiva di utilizzo, pertanto, si può
ampliare notevolmente.


La riserva indisponibile
Ancorché la norma nella sua sinteticità non lo preveda espressamente, si ricorda che la
sospensione degli ammortamenti comporta l’obbligo di applicare quanto disposto dal comma
7-ter dell’art. 60 del D.L. n. 104/2020, vale a dire destinare ad una riserva indisponibile utili
di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Tale quota andrebbe
quindi a sommarsi a quella già destinata con riferimento all’ammortamento 2020.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota di ammortamento, la riserva
è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la
riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.


La perdita durevole di valore
La norma non dispone nulla in merito alle quote di ammortamento 2020 che erano state
sospese; una interpretazione in linea con la ratio agevolativa della disposizione porta a
ritenere possibile l’estensione di due anni del periodo di ammortamento dell’immobilizzazione,
consentendo quindi nel 2022 l’imputazione delle quote di ammortamento dell’esercizio 2020 e
nel 2023 quelle riferibili al 2021.
In merito occorre però ricordare che la Fondazione OIC (nel documento interpretativo n. 9) ha
precisato che la deroga non consente di escludere l’applicazione di tutte le altre
disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali
ricordando che restano pienamente efficaci tutti gli altri precetti relativi alle immobilizzazioni,
primo fra tutti quello in tema di perdite durevoli di valore di cui all’art. 2426, comma 1, n. 3, c.c.
(“l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore
inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore
valore”).
Pertanto, ancorché gli ammortamenti vengano sospesi, il redattore del bilancio dovrà comunque
verificare se il valore dell’immobilizzazione non ammortizzata non debba essere comunque
ridotto.
La precisazione impone di prestare ancor più attenzione a tale circostanza a seguito della
proroga ora biennale e la continua sospensione degli ammortamenti che richiede una sempre
maggiore attenzione sulla mancata perdita durevole di valore della immobilizzazione.
La sospensione dovrebbe essere applicabile anche alle immobilizzazioni acquistate durante gli
esercizi 2020 e 2021.

La fiscalità differita
In merito alle modalità di applicazione della sospensione, l’OIC ha precisato che tale scelta
deve essere accompagnata dall’accantonamento della fiscalità differita, da contabilizzarsi
secondo le prescrizioni del principio OIC 25 – Imposte sul reddito.
Su questo specifico aspetto, con la risposta a interpello n. 607 del 2021 l’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che la deduzione extracontabile dell’ammortamento è una mera facoltà del
soggetto che redige il bilancio, ben potendo quest’ultimo sospendere gli ammortamenti sia ai
fini contabili sia ai fini fiscali. Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, “proprio avendo
riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni in commento
considerate nel loro complesso, deve interpretarsi la locuzione “la deduzione della quota di
ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa” nel senso di consentire ai contribuenti la
facoltà di dedurre le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza dell’imputazione a
conto economico”. Pertanto, in assenza di deduzione fiscale delle quote non accantonate in
bilancio, è possibile non stanziare alcun importo a titolo di imposte differite giacché la
mancata deduzione impedisce che sorgano disallineamenti tra valore civilistico e valore fiscale
del cespite.

Fonte: Ipsoa