/ Soppressione di FONDINPS: nuove regole per la compilazione dell’apposita sezione del modello Uniemens
Pubblicato il 12 Ottobre 2020 in Fisco
Si allega il messaggio dell’INPS n. 3600 dell’8 ottobre 2020, “Decreto 31 marzo 2020, n. 85, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge n. 205/2017, che dispone la soppressione di FONDINPS. Istruzioni operative”.
Il messaggio riepiloga che nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto 31 marzo 2020, n. 85, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone la soppressione della forma pensionistica complementare residuale denominata “Fondo pensione complementare I.N.P.S.”, in forma abbreviata “FONDINPS”.
FONDINPS è stata costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252, quale forma pensionistica complementare residuale, a contribuzione definita, alla quale far confluire le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lett. b), n. 3, del medesimo decreto legislativo.
Il decreto interministeriale n. 85/2020 disciplina la procedura di liquidazione del suddetto Fondo pensione e, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, la COVIP, con delibera del 19 agosto 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2020) ha nominato il Commissario liquidatore. L’articolo 2 del citato decreto interministeriale dispone che FONDINPS “è chiusa alle nuove adesioni” a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto cedreto. Pertanto, a decorrere dal mese di ottobre 2020 i datori di lavoro non dovranno più versare a FONDINPS le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti, ossia di quei lavoratori che non hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l’adesione ad alcuna forma pensionistica complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo le previsioni di cui all’articolo 2120 c.c.
Il messaggio, al quale si rinvia, fornisce infine istruzioni operative.
Fonte: AssoSoftware