/ Scontrino elettronico obbligatorio come gestirlo: cos'è e come funziona? In vista dell'introduzione del nuovo obbligo, per alcuni a partire dal mese di luglio 2019 e per tutti a partire dal 1° gennaio 2020, una carrellata delle regole da seguire: dalle istruzioni ai soggetti esonerati, passando per i soggetti obbligati e per le soluzioni da adottare.

Pubblicato il 31 Maggio 2019 in Fisco

Scontrino elettronico obbligatorio, tutto pronto per il debutto che sarà il 1° luglio 2019.

Siamo sempre più vicini all’avvento del nuovo scontrino elettronico obbligatorio e cresce il numero di persone interessate a capire cos’è e come funziona la nuova rivoluzione del Fisco digitale.

Da quando sarà obbligatorio? Questo è il primo punto su cui fare chiarezza, dal momento che per i soggetti obbligati alla nuova modalità di certificazione dei corrispettivi saranno due le date da tenere a mente.

Si partirà dal 1° luglio 2019 per negozianti, commercianti ed artigiani con volume d’affari superiore a 400.000 euro. L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 per tutti i soggetti che certificano le proprie operazioni mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale.

Il decreto del MEF pubblicato il 16 maggio 2019 ed in corso di pubblicazione sulla GU ha definito quali saranno i soggetti esonerati. Tra questi vi sono tabaccai, giornalai, tassisti e soggetti che effettuano operazioni marginali. Il decreto è consultabile al seguente link.

L’entrata in vigore dello scontrino elettronico obbligatorio sarà graduale, seguirà l’avvio della fatturazione elettronica e darà avvio anche alla lotteria dei corrispettivi. Le sanzioni sono disciplinate dall’art. 2 comma 6 del Dlgs 127/2015 che espressamente prevede che: “ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12 comma 2 del decreto legislativo 471/97”. In Sintesi comporta rispettivamente:

  • Una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non correttamente documentato;
  • Una sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni ad un mese qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.

Attenzione : L’applicazione delle sanzioni, come ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n 9/E/2019, si applicano anche nel caso in cui il contribuente continuasse a documentare le proprie operazioni con i vecchi registratori di cassa e ad aggiornare tempestivamente il registro dei corrispettivi.

Quindi o è tutto digitale o niente:

A partire dal 1° luglio 2019 e, a seguire, dal 2020, non vi sarà quindi più l’obbligo di consegnare lo scontrino cartaceo, ma l’operazione sarà memorizzata e trasmessa telematicamente e a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate mediante registratori di cassa telematici. Quello che si trasmette in realtà è un documento informatico, un flusso digitale, che usa lo stesso canale utilizzato oggi per la fatturazione elettronica, ovvero il Sistema di Interscambio. Quindi il famoso SDI riceverà ogni giorni dalle casse o dai server degli intermediari abilitati, documenti informatici che contengono tutte le operazioni giornaliere fatte dall’esercente. Questi documenti informatici oltre ad essere inviati all’Agenzia delle Entrate dovranno essere :

  • Memorizzati correttamente nel registratore di cassa ed inviati via Web alla nuova procedura dell’Agenzia delle Entrate utilizzando appunto l’applicazione Web “Fatture e Corrispettivi” o un’applicazione di gestione del punto cassa come ad esempio quelle proposte da Prosyt come HYPERCassa per aziende commerciali strutturate che usano l’ERP HYPERGest o TSS Cassanova la soluzione per il punto vendita o più punti vendita di aziende con contabilità gestita dallo Studio Professionale, soluzioni queste che consentono di ottemperare sia all’esigenza di fare fattura elettronica sia esigenza di fare scontrino elettronico. (Attenzione però che la memorizzazione, simile ad una semplice archiviazione, NON E’ LA CONSERVAZIONE, che invece spiego più avanti, sono due cose diverse).
  • Conservati a norma di legge per dieci anni secondo l’obbligo del Codice Civile, fiscale e contabile e secondo quanto dettato dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Mentre per l’invio e la memorizzazione sarà totalmente a cura del registratore di cassa, la conservazione a norma di legge, deve seguire le regole e i dettami del DCPM del 3 Dicembre e del DMEF del 17 Giugno 2014. In pratica si deve applicare un processo di conservazione digitale, che è lo stesso che l’Agenzia delle Entrate applica gratuitamente per le Fatture Elettroniche. Infatti se qualcuno ricorderà l’Agenzia delle Entrate, seppur con tutti i limiti del caso, conserva gratuitamente per 10 anni la bellissima ed amatissima fattura elettronica. In questo caso i corrispettivi non verranno conservati da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma l’esercizio commerciale dovrà rivolgersi ad aziende specializzate nella conservazione digitale di documenti fiscali e contabili, ovvero dovrà essere dotato di una soluzione software come quelle sopra citate abbinate a dei servizi o soluzioni di conservazione digitale dei documenti digitali.

Ricordiamo che la conservazione è quella procedura dettata dal DPCM del 3 Dicembre 2013 e dalla Linee Guida di Agid, che consentono la validità legale e la conservazione nel tempo di qualunque documento informatico. Nello specifico inoltre, trattandosi di documenti fiscali, deve essere seguita anche la procedura dettata del DMEF del 17 Giugno 2014 ed anche in questo caso si tratta di applicare un processo di conservazione sostitutiva-digitale a norma di legge e a norma Agid.

Così come la fattura elettronica anche i corrispettivi elettronici e quindi gli scontrini digitali, sono documenti informatici, visto che non si procederà più alla loro stampa, e quindi sono soggetti alla conservazione.

Conservazione che, ricordiamo, deve essere di 5 anni per la parte fiscale e tribuataria e di 10 anni per la parte civilistica, così come descritto dal codice civile.

Come funziona questa conservazione ?

In pratica il flusso giornaliero di cassa, dovrà essere inviato ad un sistema di conservazione a norma Agid e a norma DPCM del 3 Dicembre 2013 e DMEF del 17 Giugno 2014, che provvederà con firma digitale e marca temporale, a cura di un responsabile del servizio di conservazione, a creare il cosiddetto pacchetto di archiviazione conforme ai requisiti di legge, che certificherà in modo sicuro la conservazione per 10 anni dei documenti fiscali e quindi dei corrispettivi elettronici e degli scontrini digitali.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le istruzioni e le regole tecniche per l’avvio dello scontrino elettronico, ma per molti è ancora poco chiaro cos’è e soprattutto come funziona il nuovo obbligo che partirà dal 1° luglio 2019. Facciamo il punto di seguito.

Scontrino elettronico obbligatorio, la guida completa

Nelle righe che seguono le istruzioni più importanti per farsi trovare pronti al nuovo obbligo in chiave digitale.

Scontrino elettronico obbligatorio: cos’è l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

Lo scontrino elettronico è l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri previsto per i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto.

È questa la risposta a chi si chiede cos’è lo scontrino telematico che, secondo le novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, sarà introdotto in via graduale dal 2019 e a pieno regime a partire dal 2020.

Lo scontrino elettronico permetterà di contrastare i fenomeni di evasione fiscale e si affiancherà all’obbligo di fatturazione elettronica previsto in avvio dal 1° gennaio 2019 per tutti i titolari di partita IVA.

Per poter memorizzare e trasmettere i dati degli scontrini elettronici, gli esercenti dovranno dotarsi di appositi registratori telematici e una delle possibili novità consiste nell’introduzione di un’agevolazione per l’adeguamento tecnologico.

Scontrino elettronico: come funziona e cosa cambia con il nuovo obbligo

Lo scontrino elettronico sarà la misura anti-evasione parallela alla fatturazione elettronica.

In sostanza, i soggetti che emettono scontrino o ricevute fiscali per certificare le proprie operazioni, saranno obbligati a memorizzare e trasmettere giornalmente ed in modalità telematica i dati dei corrispettivi giornalieri.

Per adempiere al nuovo obbligo sarà necessario dotarsi di nuovi registratori telematici, che rispettino le regole e le specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Sarà fondamentale che l’adeguamento tecnologico avvenga nei tempi prescritti e, come chiarito da un recente interpello che ha generato la risoluzione, sarà possibile anche installare i nuovi RT in anticipo, utilizzarli fino al 30 giugno 2019 nelle modalità tradizionali e successivamente metterli in servizio dal giorno successivo.

Per chi si chiede come funziona e soprattutto cosa cambia con lo scontrino elettronico, è bene ricordare che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sostituirà il tradizionale scontrino cartaceo e le ricevute.

I commercianti e gli esercenti attività al minuto ed assimilate potranno generare il documento commerciale anche mediante un servizio gratuito che metterà a disposizione l’Agenzia delle Entrate, il quale dovrà contenere i seguenti dati obbligatori:

  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • numero di partita IVA dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Lo scontrino elettronico chiuderà il cerchio delle novità pensate per contrastare l’evasione IVA e si affiancherà all’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica entrato in vigore il 1° gennaio 2019.

I dati delle operazioni effettuate saranno inviati ogni giorno all’Agenzia delle Entrate, mediante un canale telematico che consentirà al Fisco di avere immediatamente a disposizione i dati delle vendite e, quindi, delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Scontrino elettronico, obbligatorio già dal 1° luglio 2019. Dal 2020 per tutti

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri partirà in due tempi.

Come anticipato sopra, l’avvio del nuovo obbligo in materia di IVA, disciplinato dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 127/2015, partirà:

  • dal 1° luglio 2019 per gli operatori IVA con volume d’affari complessivo superiore a 400.000 euro (nell’anno d’imposta 2018);
  • dal 1° gennaio 2020 per tutta gli altri soggetti di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/1972.

L’adozione del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per gli esercenti attività di commercio al minuto ed equiparati è diventato obbligatorio per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 17 del Decreto Legge n. 119/2018.

Sempre dal 2020 partirà la lotteria degli scontrini, l’estrazione a sorte di premi rivolti ai cittadini collegata ai dati dei corrispettivi trasmessi dai negozianti.

Scontrino elettronico, soggetti obbligati e soggetti esonerati

Ad essere tenuti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA, ovvero commercianti al minuto ed assimilati.

Il decreto del MEF pubblicato il 16 maggio 2019 stabilisce inoltre quelli che sono i soggetti esonerati dal nuovo obbligo.

Restano fuori dallo scontrino elettronico obbligatorio tabaccai, tassisti, giornalai e attività marginali.

L’esonero dallo scontrino elettronico, la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sarà temporaneo e, in alcuni casi, il decreto del MEF stabilisce chiaramente che l’esclusione sarà limitata al 2019.

Il decreto quindi esonera dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti.

Tra i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico rientrano inoltre, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, ovvero i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari del 2018. Fino alla fine dell’anno quindi le operazioni marginali saranno certificate con lo scontrino cartaceo o con ricevuta. Salvo novità, dal 2020 si dovrà invece passare al nuovo obbligo telematico.

Ulteriori chiarimenti in merito sono stati forniti anche dall’Agenzia delle Entrate:

L’elemento discriminante per cui alcuni soggetti devono adeguarsi all’obbligo dello scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 è il valore del volume d’affari: 400.000 euro. Ma l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 47 dell’8 maggio, precisa che si tratta di una regola che non si può applicare a chi ha avviato un’attività nel 2019.

Quindi, le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019.

Resta il fatto che tutti, indipendentemente dall’anno di avvio dell’attività e dal volume di affari, possono scegliere volontariamente di adottare la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Scontrino elettronico: bonus per i nuovi registratori telematici

Così come la fattura elettronica, anche lo scontrino elettronico obbligatorio rappresenterà un costo per i soggetti obbligati.

Proprio per questo è stato introdotto un bonus del 50% per l’acquisto di registratori di cassa necessari per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il credito d’imposta potrà essere richiesto per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 e sarà riconosciuto fino ad un massimo di 250 euro per l’acquisto di registratori di cassa di nuova generazione e fino ad un massimo di 50 euro per l’adattamento.

Sarà possibile utilizzare il credito riconosciuto a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva alla data di registrazione della fattura relativa al pagamento del corrispettivo per l’acquisto o adattamento del registratore di cassa.

Il bonus del 50% sarà riconosciuto esclusivamente per i pagamenti effettuati in modalità tracciabile, così come disposto dal provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 28 febbraio 2019.

Commercianti ed assimilati dovranno pagare il corrispettivo indicato in fattura esclusivamente mediante:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Il credito d’imposta riconosciuto dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Trasmissione telematica corrispettivi con bonus registratori di cassa per agevolare l’avvio dello scontrino elettronico

Il riconoscimento del credito d’imposta pari al 50% per l’acquisto o l’adattamento di registratori di cassa di nuova generazione è l’agevolazione introdotta per rendere più agevole la transizione di tanti commercianti ed assimilati al cosiddetto scontrino elettronico.

Ricordiamo che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è stato introdotto come misura parallela alla fatturazione elettronica, per tutti quei soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali salvo esplicita richiesta di fattura da parte del cliente.

L’avvio della misura, modificato dalla Legge di Bilancio 2019, sarà differenziato in base al volume d’affari:

  • sarà in vigore dal 1° luglio 2019 per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • partirà dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.

La novità, voluta per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, si affiancherà alla lotteria degli scontrini a partire dal 2020, ovvero l’estrazione a sorte di premi rivolti ai cittadini collegata ai dati dei corrispettivi trasmessi dai negozianti.

Per maggiori informazioni e soluzioni potete contattare lo 0415084911! Un nostro consulente potrà esservi di aiuto.