/ Regime forfetario e controllo diretto di S.r.l.: quando si applica la causa ostativa

Pubblicato il 29 Novembre 2019 in Fisco

Con riguardo alla causa ostativa all’applicazione del regime forfetario relativa al controllo di società a responsabilità limitata, sono considerate società controllate le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria e le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 501 del 2019.

Con la risposta a interpello n. 501 del 27 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario.

In particolare, tra le cause ostative la lettera d) del comma 57, legge n. 190/2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Con la circolare n. 9/E/2019 l’Agenzia ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

– del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e

– dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Nel caso in cui manchi una di queste condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Se viene integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 9/E del 2019, il contribuente decade dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo.

Al fine di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte, per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all’art. 2359, commi 1 e 2, c.c., per cui sono considerate società controllate:

1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Con particolare riferimento al controllo indiretto, infine, è specificato che, ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) dell’art. 2359, si computano anche i voti spettanti a persona interposta tra cui, ai fini della disciplina dei forfetari, andranno ricompresi i familiari di cui all’art. 5, comma 5, TUIR.

Inoltre, per l’attivazione della causa ostativa richiede che la S.r.l. o l’associazione in partecipazione esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni.

Nel caso in cui non sussista alcun controllo di diritto né influenza dominante sulla società di cui è socio il contribuente, né vi sono rapporti di parentela tra i soci, non opera la causa ostativa, con conseguente permanenza nel regime forfetario.