/ Garanzia per rimborso IVA e gruppi di società: i chiarimenti delle Entrate

Pubblicato il 27 Gennaio 2020 in Fisco

Nell’ambito della garanzia per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro disposti dall’Agenzia dell’Entrate, la società capogruppo o controllante, che può prestare la garanzia tramite assunzione diretta dell’obbligazione, è in ogni caso la società posta al vertice, ossia quella preposta alla redazione del bilancio consolidato, sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite stabilito dalla normativa. Lo ha precisato l’Agenzia dell’Entrate con la risposta a interpello n. 6 del 2020. In questo caso sono requisiti essenziali per l’assunzione diretta dell’obbligazione la sussistenza di un bilancio consolidato di gruppo e la sussistenza di una società capogruppo ovvero controllante.

Con la risposta a interpello n. 6 del 17 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di rimborso IVA.

L’art. 38-bis del decreto IVA prevede che sono eseguiti previa prestazione della garanzia i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti tra l’altro da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

La garanzia è prestata per una durata pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.

Per le piccole e medie imprese queste garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, iscritti nell’albo apposito. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.

Quindi con specifico riferimento ai gruppi societari, la capogruppo o controllante di cui all’art. 2359 c.c. può assumere direttamente l’obbligo di restituire integralmente la somma che, a seguito di un eventuale controllo, dovesse risultare indebitamente rimborsata. La norma però riguarda espressamente i soli gruppi societari con un patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro.

Di conseguenza il bilancio consolidato di gruppo e la sussistenza di una società capogruppo ovvero controllante sono requisiti essenziali ai fini dell’applicazione della normativa, e la società capogruppo o controllante, che può prestare la suddetta garanzia tramite assunzione diretta dell’obbligazione, è in ogni caso la società posta al vertice, ossia quella preposta alla redazione del bilancio consolidato, sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite stabilito dalla norma.