/ Fattura semplificata fino a 400 euro: aggiornate le specifiche tecniche per la e-fattura

Pubblicato il 30 Maggio 2019 in Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento delle specifiche tecniche in italiano e in inglese (versione 1.4.2) per la fatturazione elettronica. In particolare, per le fatture semplificate, è stato innalzato il limite dell’importo totale da 100 a 400 euro (come previsto dal D.M. 10 maggio 2019 in pubblicazione su Gazzetta Ufficiale) ed è stata modificata la modalità di retry nel caso di invio fatture dal Sistema di Interscambio verso canale web services.

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver aggiornato le specifiche tecniche per il colloquio con il Sistema di Interscambio nell’ambito del processo di fatturazione elettronica fra soggetti privati (versione 1.4.2).

In particolare, per le fatture semplificate le specifiche tecniche recepiscono l’innalzamento del limite dell’importo totale – da 100 a 400 euro – disposto dal D.M. 10 maggio 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze.

È stata inoltre modificata la modalità di retry nel caso di invio fatture dal Sistema di Interscambio verso canale web services.

L’Agenzia delle Entrate, infine, ha pubblicato anche la versione 2.0.3 del  27 maggio 2019 del Software di compilazione Fattura Elettronica.

Cos’è la Fattura in modalità semplificata

La facoltà di emettere la fattura in modalità semplificata è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2013, mediante la previsione dell’art. 21-bis, D.P.R. n. 633/1972 che prevede (comma 1) che possono essere emesse fatture in modalità semplificata per un ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché le fatture rettificative di cui all’art. 26.

Il tutto in linea col dettato dell’art. 220-bis della direttiva n. 2006/112/CE che dispone che gli Stati membri consentono ai soggetti passivi di emettere fatture in modalità semplificata quanto l’importo non è superiore a 100 euro o quanto il documento modifica una fattura iniziale e stabilendo altresì le ipotesi in cui la fattura semplificata non può essere emessa.

Rispetto alla fattura ordinaria, quella semplificata presenta le seguenti semplificazioni:

indicazione dei dati del cessionario o committente: nella fattura semplificata è possibile indicare, in luogo degli elementi identificativi del cessionario o committente stabilito nel territorio dello Stato (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio) soltanto il numero di partita IVA del medesimo oppure il codice fiscale (in caso di persona fisica). Nel caso di cessionario o committente soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, è possibile indicare il solo numero di partita IVA attribuitogli dal suo Stato membro di stabilimento;

indicazione dei corrispettivi e la relativa IVA: nella fattura semplificata è sufficiente l’indicazione dell’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla. In altre parole, risulta non necessaria l’indicazione della base imponibile dell’operazione e la relativa imposta. Per esempio, può essere semplicemente indicato il corrispettivo (IVA compresa) e l’aliquota dell’IVA in esso inclusa;

– a differenza della fattura ordinaria, nella quale occorre indicare la “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, nella fattura semplificata sembra possibile riportare delle indicazioni più generiche, in quanto è sufficiente annotare la “descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi”.

Esclusioni

Restano valide le previsioni di cui all’art. 21-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, secondo le quali la fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a) cessioni intracomunitarie;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all’imposta per mancanza del presupposto territoriale, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea, per le quali in luogo dell’ammontare dell’imposta occorre riportare l’annotazione “inversione contabile” (art. 21, comma 6-bis, lettera a).