/ e-fatture: tutte le regole per aderire al servizio di consultazione e acquisizione

Pubblicato il 22 Ottobre 2019 in Fisco

È ancora possibile effettuare l’adesione al servizio, messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Aderendo al servizio entro il termine del 31 ottobre 2019, vengono memorizzati nella loro interezza i dati dei file di tutte le fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019. Nel caso in cui, invece, si decida di non aderire entro la fine del mese di ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate provvederà a cancellare i file memorizzati – anche se, su questo aspetto, sono previste alcune importanti novità nei prossimi mesi. Resta, comunque, possibile aderire anche in data successiva, ma saranno visibili solo le fatture inviate al Sistema di Interscambio dopo l’adesione.

Ciò non vuol dire che se non si aderisce ora, non lo si potrà più fare. Infatti, l’adesione oltre tale data ha come unica conseguenza che, avendo l’Agenzia delle Entrate cancellato i file memorizzati, il contribuente potrà vedere solo quelli successivi alla data dell’eventuale adesione.

Il vantaggio di aderire ora, quindi, consiste nel poter disporre di tutte le fatture a partire dal 1° gennaio 2019, data in cui è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica. Vediamo, dunque, di riassumere quali sono le conseguenze che derivano sia in caso di adesione che di mancata adesione.

A cosa serve il servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa adesione al servizio.

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.

Inoltre, valgono le seguenti regole:

– dopo la prima adesione, nel corso del tempo, ciascun soggetto può comunque esercitare più volte il diritto di recesso ed eventuale nuova adesione, alternando tra l’uno e l’altro, purché la scelta precedente sia stata compiutamente elaborata e acquisita a sistema;

– in presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico (cedente/prestatore o cessionario/committente), vengono memorizzati i dati dei file delle fatture elettroniche nella loro interezza; però, le e-fatture saranno disponibili per la consultazione e il download esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione;

a regime, se vi è stata adesione, sono rese disponibili in consultazione le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di adesione al servizio; analogamente per il recesso, sono rese indisponibili in consultazione tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento, anche quelle precedentemente consultabili in virtù di una precedente adesione; l’indisponibilità sarà attivata a partire dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di recesso al servizio di consultazione, e sarà valida anche per tutte le fatture in seguito inviate; le fatture resteranno visualizzabili solo fino all’avvenuta presa visione;

– i file delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellatientro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione (quindi entro 60 giorni a partire dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI).

– in ogni caso vengono memorizzati i “dati fattura”, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi nei quali l’Agenzia sia parte e detti dati vengano in rilievo;

– resta fermo che, nel caso di adesione al servizio di conservazione da parte del cedente/prestatore, il file sarà conservato per 15 anni, così come previsto dall’accordo di conservazione, e per le sole finalità dell’accordo stesso.

Cosa accade se non si effettua l’adesione

In caso di mancata adesione al suddetto servizio di entrambe le parti del rapporto economico (cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile l’intero file della fattura elettronica solo fino all’avvenuto recapito della stessa al destinatario.

Una volta consegnata la fattura, l’Agenzia cancella i dati non fiscali, unitamente al dato fiscale relativo alla descrizione dell’operazione, mentre conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g) – si tratta dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione – e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI.

Va comunque precisato che, in base ad alcune novità in fase di introduzione con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, quanto detto sopra dovrebbe cambiare radicalmente. Infatti, è previsto che, a prescindere dall’adesione o meno ai servizi di consultazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente, i file xml delle fatture, nella loro integrità (e quindi non solo i dati fattura, ma anche gli altri dati), saranno memorizzati e conservati nell’anagrafe tributaria fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Ciò per permettere all’Amministrazione finanziaria e giudiziaria di poter disporre degli stessi anche per fini diversi da quelli fiscali. ù E’ evidente che, se tale norma dovesse vedere la luce, il diritto alla privacy sarebbe sacrificato in nome del contrasto ai reati anche e soprattutto al di fuori del campo tributario.

Soggetti con partita IVA e consumatori finali

L’adesione vale esclusivamente in base al codice fiscale del contribuente: ciò vuol dire che se si tratta di soggetto IVA l’adesione si riferisce al contribuente nella sua interezza.

Ad esempio, nel caso di un imprenditore individuale, l’adesione deve essere esercitata sia in relazione all’attività IVA del soggetto, sia in relazione alla natura di consumatore finale dello stesso, in maniera indipendente l’uno dall’altro.

Inoltre, l’adesione è possibile per l’utente Persona Fisica, purché in possesso di credenziali Entratel/Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS.

L’utente persona fisica:

– può effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute tramite accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

– aderendo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici potrà consultare, a partire dal 1° novembre 2019, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

Anche per l’utente persona fisica:

– in caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento; infatti, non è reso disponibile in consultazione, allo stesso, alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute;

– se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.