/ E-fatture: nuova proroga per aderire al servizio di consultazione e acquisizione

Pubblicato il 4 Giugno 2019 in Fisco

Slitta ancora il termine iniziale per aderire al servizio, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. La decorrenza viene, infatti, spostata dal 31 maggio al 1° luglio 2019; conseguentemente, si sposta in avanti anche il periodo per esercitare l’adesione, che sarà possibile fino al 31 ottobre 2019 (in luogo del 2 settembre). È quanto ha disposto l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento pubblicato il 31 maggio 2019.

Il servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture deve essere richiesto. Tutto è iniziato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 che ha individuato le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. In particolare, era previsto – a cura dell’Agenzia delle Entrate – un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia.

A seguito dei rilievi sollevati dal Garante della privacy, l’Agenzia delle Entrate, a fine dicembre, ha dovuto rivedere la sua impostazione, confermando il servizio solo per i contribuenti che vi aderiscono esplicitamente. È stato dunque emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018 che modificando le modalità, previste dal provvedimento del 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia stessa memorizza e rende disponibili in consultazione le e-fatture, ha previsto l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. Per l’adesione a tale servizio era stato fissato il termine iniziale del 3 maggio 2019. Successivamente, con il provvedimento del 29 aprile 2019 l’Agenzia ha disposto lo slittamento di tale termine al 31 maggio 2019 e, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al servizio, è stata prevista la possibilità di effettuare l’adesione fino al 2 settembre 2019.

Ora, con il provvedimento del 30 maggio 2019, si sposta tutto in avanti: la funzionalità di adesione al suddetto servizio di consultazione sarà disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e sarà possibile effettuare l’adesione fino al 31 ottobre 2019. Inoltre, al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate effettuerà la temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche rendendole disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati.

Tale memorizzazione viene fatta esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità:

  1. acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche (sono i c.d. dati fattura di cui al provvedimento del 21 dicembre 2018), che vengono estrapolati e raccolti dall’Agenzia delle Entrate in una banca dati separata e vengono trattati dalla stessa per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate;
  2. realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il quale si ha la possibilità di consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute attraverso SdI nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa è necessario fare per poter fruire del servizio?

In particolare, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

Gli operatori IVA possono effettuare l’adesione al servizio anche attraverso gli intermediari appositamente delegati.

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle Entrate memorizzerà i dati dei file delle fatture elettroniche e li renderà disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione.

Cosa accade se non si aderisce al servizio

Se non si effettua l’adesione:

– i dati oggetto del trattamento sono solo i dati fattura; questi dati sono raccolti, archiviati e trattati al solo fine dell’esercizio delle attività istituzionali dell’Agenzia, in particolare per lo svolgimento delle attività di assistenza, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale che possono essere effettuati anche attraverso l’attività di analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e in conformità ai relativi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia;

– sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i dati fattura fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Pertanto, se non c’è l’adesione da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura.

Tali dati possono essere consultati nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate anche dai soggetti delegati, mentre il cessionario/committente consumatore finale, se non aderisce al servizio non può consultare alcun dato. Si tratta di un aspetto di particolare importanza da tenere in debita considerazione prima di prendere qualsiasi decisione in merito.

Infatti, se il consumatore finale non aderisce al servizio si troverà, di fatto, a non poter consultare nessuna fattura elettronica con tutte le conseguenze del caso considerato che, per questi soggetti, la copia cartacea che gli viene rilasciata, allo stato attuale, non assume nessun valore ai fini fiscali.

Da ricordare, infine, che, sempre in caso di mancata adesione, l’Agenzia procede alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio 1° gennaio-30 giugno 2019 entro il 31 dicembre 2019, ovvero 60 giorni dal termine per aderire al servizio e i soli dati di natura fiscale verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti – vale a dire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento – ovvero definiti gli eventuali giudizi.

In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio. Analogamente, però, si prevede la modifica anche del termine, per la cancellazione dei file xml delle fatture elettroniche nei casi di adesione al servizio di consultazione (punto 8-bis del provvedimento del 30 aprile 2018). In sintesi, viene disposto che la cancellazione sia effettuata entro 60 giorni (prima erano 30 giorni) dal termine del periodo di consultazione, ossia il 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio.