/ e-fattura: le novità dall'Agenzia delle Entrate

Pubblicato il 18 Giugno 2019 in Fisco

La circolare n. 14/E del 2019 l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi e fornisce soluzioni ad operatori e contribuenti sull’e-fattura. Nel dettaglio, chiarisce che dal 1° luglio 2019 le fatture elettroniche immediate via SdI possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 ore del giorno di effettuazione dell’operazione. Ulteriori temi trattati, nel documento di prassi, riguardano le eccezioni oggettive agli obblighi di fatturazione elettronica, gli operatori sanitari, l’imposta di bollo, la conservazione e consultazione dei documenti emessi, nonché le sanzioni applicabili.

Fatturazione elettronica

Dal 1° gennaio 2019 produce effetto la previsione dell’art. 1, comma 34, D.Lgs. n. 127/2015. In base a tale previsione, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Se è vero che la fattura elettronica costituisce, in linea generale, il mezzo per documentare le operazioni rilevanti ai fini IVA, indipendentemente dai beni/servizi e dai soggetti coinvolti, risultando quindi superate precedenti distinzioni in essere, è altrettanto vero che l’obbligo di emettere una fattura, qualora prima non sussistente, non è venuto ad esistenza per effetto della legge n. 205/2017.

La regola generale sull’obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione elettronica via SdI presenta comunque diverse eccezioni, tanto di ordine oggettivo, quanto soggettivo.

Eccezioni oggettive e soggettive

Vanno ricomprese tra le eccezioni oggettive agli obblighi di fatturazione elettronica tutte quelle situazioni nelle quali non vi è obbligo di documentare l’operazione con l’emissione di una fattura, in quanto tale operazione è, ad esempio, esclusa dal campo di applicazione dell’imposta o può essere documentata altrimenti.

Va comunque evidenziato che in tutti i casi in cui il soggetto non abbia obbligo di emettere una fattura, ma vi proceda ugualmente, la stessa, in assenza di specifiche esclusioni di ordine soggettivo, dovrà essere elettronica e veicolata tramite SdI.

Diversamente non si può parlare di esonero, ma di divieto di documentare le operazioni effettuate tramite fatturazione elettronica, come per quanti sono “tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria“.

Quanto alle eccezioni soggettive, l’Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali per consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale.

In particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, se stabilito in Italia.

Tale autorizzazione è stata pienamente recepita dal legislatore, in ultimo espungendo, dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, il riferimento ai soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i quali non sono tenuti alla fatturazione elettronica.

Prestazioni sanitarie

Per l’anno 2019 gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali, a prescindere dall’invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Questo vale anche per le fatture miste”, ovvero che contengono sia prestazioni sanitarie che prestazioni accessorie in un unico documento. Anche se l’operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Emissione delle fatture

Dal 1° luglio 2019 si prevede che le fatture elettroniche immediate via Sdi possano essere emesse entro10 giorni e non più entro le 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. Tra l’altro va indicata la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. E’ sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.

Pertanto, se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Registrazione degli acquisti

La nuova formulazione del decreto IVA ha soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

Fermo restando che il venir meno dell’obbligo lascia impregiudicata la possibilità per i contribuenti, ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale o professionale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, va posta attenzione alla circostanza che la norma in commento non ha soppresso, né modificato, l’ulteriore obbligo di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.

Il legislatore ha previsto che dal 2020 l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione di tutti i soggetti indicati, in apposita area riservata del proprio sito internet, le bozze dei seguenti documenti:

registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA;

liquidazione periodica dell’IVA;

– dichiarazione annuale dell’IVA.

La convalida o integrazione dei dati, anche per il tramite degli intermediari comporterà il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri. In attesa del nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate cui la norma demanda l’emanazione delle disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo richiamato, va evidenziato sin d’ora come:

– coloro che, ricorrendo i requisiti, sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dovranno comunque annotare cronologicamente negli appositi registri i ricavi e le spese;

– l’esercizio dell’opzione, ferma la presunzione di coincidenza tra data di registrazione e incasso o pagamento ivi prevista, comporterà l’obbligo di mantenere i registri.

La seconda previsione concerne nell’ambito delle fatture elettroniche, quelle nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Per queste, si demanda ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

Sanzioni

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni:

– non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;

– sono ridotte al 20 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Esterometro

La circolare chiarisce che l’esterometro è riservato solo ai soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica e ne sono, quindi, esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfetari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65mila euro.

Imposta di bollo

Ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate. Il documento di prassi ricorda anche il servizio che rende preventivamente noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdi, riportando l’informazione all’interno del portale Fatture e corrispettivi e consentendo il pagamento non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale.

Nello specifico, non solo non ne è mutato il quantum, pari, per le fatture, ad euro 2,00, ma per determinarne l’an, ossia per stabilire se una fattura o un documento risultino soggetti a bollo, occorrerà riferirsi innanzitutto alla normativa e ai chiarimenti forniti dell’Amministrazione finanziaria.

Autofattura ed inversione contabile

L’“autofattura” è quel documento, contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura che se ne differenzia in quanto:

l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l’IVA) in sostituzione del primo;

cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito.

Nell’inversione contabile (“reverse charge”), a differenza delle ipotesi di autofattura, il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta.

Fatturazione in nome e per conto

A fronte delle situazioni in cui l’onere di documentare l’operazione trasla dal cedente/prestatore al cessionario/committente che lo assolve, va ricordato che ve ne sono altre in cui l’onere rimane in capo al soggetto legislativamente individuato, che, tuttavia, non lo assolve in prima persona, ma avvalendosi di un terzo.

Ciò può avvenire per libera scelta del soggetto obbligato o per volontà del legislatore emergente da singole norme di settore, come, ad esempio, per le società sportive dilettantistiche, o anche, in riferimento ai beni assegnati a seguito di espropriazione immobiliare.

Conservazione delle fatture elettroniche

Per chi aderisce all’accordo di servizio dell’Agenzia delle Entrate, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute via SdI saranno portate in conservazione nel rispetto delle norme. Il servizio messo a disposizione dall’Agenzia garantisce la conservazione per un periodo di quindici anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tutte le fatture conservate utilizzando la funzione di “export”.

Questa conservazione ha efficacia civilistica, tributaria e riguarda tutti i documenti veicolati tramite SdI, sia su base obbligatoria che volontaria.