/ e-fattura: la data del documento è quella di effettuazione dell’operazione

Pubblicato il 18 Giugno 2019 in Fisco

Dal 1° luglio 2019 la data del documento sarà sempre quella di effettuazione dell’operazione anche se la fattura viene emessa entro 10 giorni, mentre la data di emissione è quella assegnata da SdI. Fatture elettroniche con prestazioni miste sia con prestazioni sanitarie che non esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica, mentre se si tratta di operazioni non sanitarie la fattura elettronica si può emettere ma solo se non contiene alcun dato sanitario del paziente. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 17 giugno 2019, n. 14/E con la quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti della e-fattura.

Arrivano i tanti attesi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica: è stata infatti pubblicata la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 che affronta alcune delle questioni più delicate che ruotano intorno all’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

Nella circolare, tra le altre cose, si pone l’attenzione sulla datadelle fatture immediate che, come si sa, dal 1° luglio 2019 possono essere emesse entro 10 giorni: in questo caso, va indicata la data di effettuazione dell’operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione verrà assegnata direttamente dallo Sdi.

Inoltre, ci si sofferma sull’esatto ambito di applicazione dell’esonero per gli operatori sanitari chiarendo che anche le fatture “miste” ovvero contenenti prestazioni sanitarie e non sono esonerate, mentre quelle non sanitarie, ma emesse da operatori sanitari sono elettroniche ma solo se non contengono alcun dato sanitario che identifica il paziente.

Non mancano, poi, i chiarimenti sull’imposta di bollo e sull’esterometro, adempimento strettamente legato alla e-fattura.

Proviamo, dunque, ad approfondire alcuni dei suddetti chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle Entrate.

Emissione di fatture immediate dal 1° luglio 2019

Un altro interessante chiarimento si può leggere a proposito delle novità in vigore da luglio 2019 a proposito dell’emissione di fatture immediate.

Infatti, l’attuale norma, salvo modifiche apportate dal decreto Crescita attualmente in discussione alla Camera, prevede che:

a) tra le indicazioni che il documento deve recare figura anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

b) è possibile emettere la fattura entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata in base alle regole IVA (art. 6 D.P.R. n. 633/1972).

A tale proposito, l’Agenzia chiarisce che, poiché SdI attesta la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, la data di effettuazione dell’operazione sarà sempre e comunque la data riportata nel campoData” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Per chiarire meglio il concetto nella circolare, a titolo esemplificativo, viene esplicitato che, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

– emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno: in tal caso “data dell’operazione” e “data di emissione” coincideranno ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” verrà compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);

– generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (ad esempio l’8 ottobre 2019): la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) verrà valorizzata sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);

– generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019): in tale ultima ipotesi, la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) verrà valorizzata sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

Invece, per le fatture analogiche sarà necessario indicare le due date (effettuazione e emissione) tutte le volte che le stesse risultino non coincidenti.

Riguardo all’ipotesi di emissione di fattura differita, che può essere emessa entro il 15 del mese successivo, viene risolta la questione sulla data da indicare in fattura: nella circolare si legge che se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente siano riferite, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre, ma la data da indicare in fattura sarà quella del 28 settembre.

Infine, per i termini per la registrazione delle fatture, rimanendo sull’esempio di cui sopra, si avrà che la fattura emessa l’8 ottobre 2019, per un’operazione del 28 settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre con riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell’IVA (ad esempio, per i contribuenti che procedono su base mensile, entro il 16 ottobre con riferimento a settembre).

Fatturazione delle prestazioni sanitarie

Nel 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica ha risparmiato gli operatori sanitari o, più precisamente, coloro che effettuano prestazioni – erogate nei confronti delle persone fisiche – i cui dati sono inviati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

A tale proposito, l’Agenzia chiarisce che in presenza di fatture contenenti siaspese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due ipotesi:

1) se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia “altre spese” (codice AA);

2) se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS.

In tale ultimo caso, la comunicazione al sistema TS avviene con le seguenti modalità:

– i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;

– i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA “altre spese”.

In entrami i casi, però, la fattura deve essere emessa in formato cartaceo o elettronico, purché non si tratti di e-fattura transitabile da SdI.

L’altro caso è quello della fatturazione separata delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie: queste ultime devono essere fatturate elettronicamente ma solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Nella circolare, a titolo di esempio si afferma che una fattura relativa alla degenza in una struttura sanitaria, anche se non reca l’indicazione della prestazione eseguita o del motivo del ricovero, deve essere emessa con modalità cartacea (ovvero elettronica al di fuori dello SdI).

Viene anche ribadito che:

– per l’anno 2019 sono escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all’invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema TS, anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione;

– l’esonero dalla e-fattura vale anche per gli operatori sanitari che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS quali i podologi, fisioterapisti, logopedisti.

Esterometro

Nella circolare si ribadisce lo stretto legame tra esterometro e fattura elettronica: infatti tale comunicazione è riservata solo ai soggetti obbligati a emettere fattura elettronica.

Da ciò ne deriva che sono esclusi dall’obbligo di invio della comunicazione i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfetari e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a 65 mila euro.

Imposta di bollo

interessanti, infine, sono anche i chiarimenti che interessano l’imposta di bollo che, con l’avvio della fatturazione elettronica, ha subito alcune modifiche in relazione alle modalità di assolvimento.

Infatti, è stato predisposto un servizio che rende preventivamente noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture inviate tramite Sdi, riportando l’informazione all’interno del portale Fatture e corrispettivi e consentendo il pagamento non solo tramite modelli F24, ma anche con addebito su conto corrente bancario o postale.

Nella circolare si legge che ai fini del versamento trimestrale dell’imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo Sdi, correttamente elaborate e non quelle scartate.