/ Dichiarazioni fiscali 2019: la nuova guida per la dichiarazione delle persone fisiche

Pubblicato il 4 Giugno 2019 in Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 13 del 31 maggio 2019, concernente una guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018. La guida che potete scaricare qui contiene dettagliate indicazioni attinenti:

– alle spese che danno diritto a detrazioni, deduzioni d’imposta e crediti d’imposta;

– agli altri elementi che rilevano ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, nonché ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

L’obiettivo della Guida è offrire, per i principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca una applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.

Questa Guida, era stata già riveduta nel 2018, ora è stata nuovamente aggiornata con la presente circolare tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2018 e lasciandone inalterato l’impianto generale, al fine di consentirne una più agevole consultazione.

Nello specifico si segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2019 e si consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti che dovessero risolvere dubbi interpretativi.

Inoltre la Circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

Inoltre, all’interno della circolare vi è l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità e conservare.

In sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

Orbene, questa indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessario, è specificatamente indicata nella circolare. L’Agenzia ha comunque un potere di controllo nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente.

Per tale ragione è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale.

Detrazione dall’imposta di oneri e spese: aspetti generali

La detrazione dall’imposta di oneri e spese sostenute è prevista sia da disposizioni contenute all’interno del TUIR sia da altre disposizioni di legge.

La detrazione:

– è riconosciuta solamente su una quota parte dell’onere/spesa, quota parte che varia a seconda della tipologia di onere o spesa. In taluni casi, tuttavia, l’ammontare della detrazione viene quantificato in via forfetaria (non considerando pertanto i costi effettivamente sostenuti);

– spesso può essere calcolata entro un limite fissato a livello legislativo (non sull’intero ammontare della spesa o dell’onere in esame);

– spetta unicamente nell’ipotesi in cui l’onere o la spesa siano stati effettivamente sostenuti.

La detrazione non spetta qualora le spese siano state rimborsate e il rimborso non abbia concorso alla formazione del reddito (se il rimborso è inferiore all’ammontare della spesa sostenuta, la detrazione viene calcolata sulla quota parte non rimborsata).

Redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta

Per il rilascio del visto di conformità deve essere verificata la coincidenza tra l’importo dei redditi indicati all’interno della dichiarazione e l’importo esposto nelle certificazioni uniche (CU).

Bisogna verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2018.

Ai fini dell’attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati il sostituto d’imposta deve rilasciare la Certificazione Unica (CU) al contribuente anche nell’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro avuto nel corso del 2018.

In caso di visto infedele, in luogo dell’importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento dell’importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata.