/ Dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola

Pubblicato il 7 Ottobre 2019 in Fisco

Con il Decreto Mipaaft n. 7701 del 18 luglio 2019 sono state definiti, in attuazione del Regolamento delegato (UE) 2018/273 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, modalità e termini per l’invio delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola relative alla campagna 2019-2020.

Agea, con circolare del 13 settembre 2019, protocollo n. 71032, ha offerto i chiarimenti necessari per la corretta compilazione delle dichiarazioni.

Si ricorda che, in caso di mancato invio delle dichiarazioni nei termini di legge, nonché di ogni altra inosservanza di quanto previsto da Agea ai fini dell’invio delle dichiarazioni (ad esempio l’obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica), viene applicata una sanzione pecuniaria.

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia:

  • i produttori di uva da vino che procedono alla raccolta, alla cessione, integrale o parziale, e alla vinificazione, sia di sole uve proprie sia anche a mezzo di acquisto di uve e/o mosti da terzi;
  • gli intermediari di uve; e
  • le associazioni e le cantine sociali limitatamente alle uve conferite dai soci e per quelle provenienti da eventuali vigneti condotti direttamente.

Devono presentare la dichiarazione vendemmiale anche i soggetti che hanno proceduto alla cessione delle uve “sulla pianta”, nonché quelli che per la campagna 2019-2020 hanno avuto una produzione pari a 0.

La dichiarazione di produzione di vino e/o mosto, al contrario, deve essere presentata dai produttori che procedono alla vinificazione di uve/mosti propri o acquistato presso terzi, nonché dalle associazioni e cantine sociali.

La dichiarazione si riferisce alle giacenze al 30 novembre 2019, con la precisazione che, i prodotti diversi dal vino, in viaggio alle ore 24.00 del 29 novembre devono essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non del cedente; inoltre, i prodotti detenuti al 30 novembre in “conto lavorazione” devono essere dichiarati dal soggetto che li detiene e non dal proprietario effettivo.

Le dichiarazioni debbono essere presentate in riferimento alle Regioni o Provincie autonome nel cui territorio sono ubicati i vigneti e/o gli impianti di vinificazione. In altri termini:

  • nel caso della sola dichiarazione di vendemmia si dovrà aver riguardo all’ubicazione dei vigneti e, se distribuiti su più Regioni o Provincie autonome, si dovranno inviare altrettante dichiarazioni;
  • nel caso della sola dichiarazione di produzione si dovrà aver riguardo all’ubicazione degli impianti di vinificazione;
  • nel caso di dichiarazione vitivinicola e quindi, sia di quella vendemmiale che di quella di produzione, nell’ipotesi di coincidenza territoriale di vigneti e impianti la dichiarazione sarà unica, in caso contrario dovrà essere presentata una dichiarazione per ogni Regione e/o Provincia autonoma.

I termini entro i quali è necessario inviare le dichiarazioni sono rispettivamente:

  • per la dichiarazione vendemmiale, il 15 novembre, con la precisazione che eventuali rettifiche sono consentite solo entro tale data;
  • per la dichiarazione di produzione di vini e/o mosti, il 15 dicembre, termine entro il quale sono ammesse eventuali rettifiche;
  • per i soli soggetti che procedono alla produzione di vini e/o mosti con uve proprie è possibile anticipare la dichiarazione entro il 15 novembre, potendo poi procedere a eventuali correzioni entro il termine “ordinario” del 15 dicembre.

Decorsi i termini sopra indicati, è sempre possibile procedere a rettifica delle dichiarazioni, limitatamente ai dati che non sono essenziali ai fini della quantificazione e della qualificazione del prodotto.

Ai fini della presentazione delle dichiarazioni è necessario essere in regola con il fascicolo aziendale costituito presso l’Organismo pagatore competente in ragione della sede legale dell’azienda, o della residenza in caso di ditta individuale. Infatti, i dati presenti nelle dichiarazioni presentate saranno soggetti a un controllo “incrociato” rispetto alle superficie delle uve vendemmiate nonché degli eventuali disciplinari di produzione.

In caso di decesso del soggetto obbligato, a seguito della registrazione della posizione nel fascicolo aziendale, la presentazione della dichiarazione potrà essere effettuata, per conto del de cuius, da altri legittimati, per testamento o in quanto legittimi eredi.

Si ricorda che, a seguito di decesso, il fascicolo aziendale rimane aperto ma viene bloccato salvo gli aggiornamenti in presenza di un erede. Nel caso di più eredi, gli stessi devono delegare uno di essi alla presentazione degli atti amministrativi o, in alternativa, agire in forza di comunione ereditaria.

Decorso un anno dal decesso senza che nessun erede si faccia avanti, il fascicolo viene chiuso d’ufficio e, in caso si manifesti successivamente un erede, sarà possibile procedere all’ultimazione dei soli procedimenti pendenti.