/ Dati indicati nelle fatture con l’estero coerenti con quelli trasmessi al SdI
Pubblicato il 14 Luglio 2022 in Fisco
Per le operazioni transfrontaliere attive e passive, il contenuto del file XML da trasmettere al Sistema di Interscambio deve essere coerente – per ciò che riguarda i campi obbligatori – con quello delle fatture. È questo uno dei principali chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, in merito alle modalità di comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero. Tuttavia, ha precisato l’Agenzia, non è richiesta una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi venduti o acquistati.
Con la circolare n. 26/E del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, introdotte dalla legge di Bilancio 2021, in vigore dal 1° luglio 2022 dopo la proroga del termine inizialmente previsto al 1° gennaio 2022.
Tra le precisazioni rese, particolare rilevanza assumono quelle relative alle modalità di compilazione dei file XML per l’invio dei dati delle operazioni.
Coerenza dei dati indicati nelle fatture con l’estero con quelli trasmessi al SdI
Dal 1° luglio 2022, per ogni operazione transfrontaliera deve essere trasmesso al Sistema di Interscambio il file XML conforme alla versione 1.7 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 374343/2021, rispetto al quale il SdI effettua i controlli formali, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura previsti dall’art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
Per questi ultimi, come la “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione”, i dati contenuti nel documento emesso extra-SdI (copia analogica della fattura emessa al cliente estero e fattura ricevuta dal fornitore estero) devono essere coerenti con quelli riportati nel file XML da trasmettere al SdI.
Tuttavia, non è richiesta una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi venduti o acquistati.
In particolare, nel caso in cui il file XML da trasmettere al Sistema di Interscambio per l’esterometro sia generato utilizzando un software diverso da quello in uso per generare le fatture elettroniche da emettere nei confronti dei clienti italiani, il campo relativo alla descrizione può essere valorizzato, in via semplificativa, riportando la parola “beni” ovvero la parola “servizi” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “beni e servizi”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa.
Le stesse modalità valgono per le operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all’integrazione del documento ricevuto, essendo stato chiarito che, per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero da trasmettere al Sistema di Interscambio, il campo relativo alla descrizione può essere valorizzato, in via semplificativa, riportando la parola “beni” ovvero la parola “servizi” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “beni e servizi”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.
Termine di trasmissione dei dati delle operazioni attive
L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 non prevede un termine unico per trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere, in quanto distingue le operazioni attive da quelle passive:
– per le prime, il termine è collegato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle cessioni o prestazioni;
– per le seconde si fa riferimento anche al momento di effettuazione laddove i relativi documenti manchino o non siano ricevuti in tempo utile.
Esemplificando, in caso di cessione intracomunitaria – per la quale la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, in particolare anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (si pensi ad una cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese ed invio dei dati operato il 10 novembre 2022).
Per le operazioni passive, se il documento comprovante l’acquisto manca o non perviene tempestivamente, la trasmissione deve essere comunque compiuta entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, che nel caso dei servizi “generici” è da individuarsi in base ai criteri previsti dall’art. 6, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 (ultimazione della prestazione o, se di carattere periodico o continuativo, data di maturazione dei corrispettivi).
Obblighi di integrazione/autofatturazione e di trasmissione dei dati tramite file XML con codice documento TD17, TD18 e TD19
Gli obblighi di integrazione/autofatturazione, da un lato, e di trasmissione dei dati tramite file XML con codice documento TD17, TD18 e TD19, dall’altro, sono tra loro autonomi, ma un unico adempimento può soddisfare entrambi.
Infatti, è possibile adempiere all’obbligo di integrazione/autofatturazione mediante la trasmissione dei dati tramite file XML utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19, ma l’integrazione della fattura ricevuta o l’emissione dell’autofattura potrebbe avvenire anche in forma analogica. Diversamente, ai fini dell’esterometro, l’omesso/tardivo invio dei dati con le modalità indicate nel provvedimento n. 89757/2018 e nelle specifiche tecniche ad esso allegate costituisce una violazione dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015.
In via generale, la tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non dà luogo anche al tardivo assolvimento dell’IVA tramite integrazione/autofatturazione.
Infatti, il tardivo assolvimento dell’imposta costituisce una violazione collegata al mancato tempestivo versamento dell’IVA eventualmente dovuta (articoli 6 e 13, D.Lgs. n. 471/1997), autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero (art. 11, comma 2-quater, dello stesso D.Lgs. n. 471/1997).
Fonte: Ipsoa