/ Credito d’imposta sulle rimanenze finali nel settore tessile. Della moda e degli accessori.

Pubblicato il 26 Ottobre 2020 in Fisco

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’epidemia da Covid-19 nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, in sede di conversione in legge del DL 34/2020 è stato aggiunto l’art. 48-bis, il quale introduce un credito d’imposta a favore delle imprese operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10.3.2020 (vale a dire il 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare: cd “solari”).
Le imprese non soggette a revisione legale e prive di collegio sindacale devono ottenere da un revisore legale la certificazione della consistenza delle rimanenze.
Il credito spetta limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (il 2020 per i soggetti “solari”) e potrà essere utilizzato in compensazione nel 2021.
La concreta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta nonché i criteri le modalità di attuazione dell’agevolazione saranno stabiliti con decreto interministeriale di prossima emanazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni di euro;

Fonte: Confindustria Venezia