/ Corrispettivi telematici con esoneri estesi

Pubblicato il 4 Febbraio 2020 in Fisco

Si ampliano le casistiche in cui scatta l’esonero dall’obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri. Con D.M. 24 dicembre 2019, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2019 per gli esoneri delle operazioni “collegate o connesse” ed “effettuate in via marginale”, comprese le operazioni marginali rispetto alla cessione di benzina e gasolio. L’intervento si è reso necessario per non costringere gli operatori, che avrebbero dovuto trasmettere i corrispettivi delle sole operazioni marginali e connesse, a dotarsi dei non economici strumenti tecnologici necessari per l’invio.

Con D.M. 24 dicembre 2019, sono state ampliate le ipotesi di esonero dall’obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri ed è stata estesa la validità degli esoneri già previsti per le operazioni “collegate o connesse” a quelle escluse dall’obbligo, nonché per le operazioni effettuate “in via marginale”.

L’intervento legislativo, con cui è stato modificato il D.M. 10 maggio 2019 riguardante “specifici esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi”, confermando quanto già precedentemente previsto sul tema, ha di fatto ampliato le fattispecie in cui gli operatori non sono tenuti alla comunicazione telematica dei corrispettivi.

In particolare, è stato soppresso il termine del 31 dicembre 2019 entro il quale valevano le esclusioni per le operazioni collegate, connesse ed effettuate in via marginale rispetto a quelle già esonerate. A tale proposito, si specifica che gli esoneri previsti sono da considerarsi comunque non definitivi e cesseranno di avere applicazione a partire dalle date che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale, sentito il parere delle associazioni di categoria (art. 3 del DM 10 maggio 2019).

Gli esoneri previsti fino al 31 dicembre 2019

Prima dell’entrata in vigore del D.M. 24 dicembre 2020, l’art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), del D.M. 10 maggio 2019, prevedeva che beneficiassero dell’esonero, rispettivamente, le seguenti operazioni: – quelle già escluse dall’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 696/1996 (ad esempio, cessioni di giornali quotidiani, tabacchi, somministrazioni di alimenti e bevande presso mense aziendali, etc.), del D.M. 13 febbraio 2015 (servizi resi da soggetti concessionari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) o del D.M. 27 ottobre 2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati consumatori); – i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito certificate mediante biglietto di trasporto; – le operazioni effettuate a bordo di navi aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale. L’art. 1, lettera c) del decreto, invece, prevedeva che fossero esonerate, soltanto fino al 31 dicembre 2019, le operazioni: – “collegate e connesse” a quelle già escluse dagli obblighi ai sensi delle lettere a) e b); – effettuate “in via marginale” rispetto a quelle esonerate ai sensi delle medesime lettere a) e b) ovvero rispetto ad operazioni soggette all’emissione della fattura (considerandosi marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari dell’anno precedente). Analoga disposizione era contenuta nel successivo art. 2, comma 2, per i distributori di carburante. In particolare, tale articolo disciplinava l’esonero fino al 31 dicembre 2019 per le operazioni al dettaglio, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, i cui ricavi o compensi non superassero l’1% del volume d’affari dell’anno precedente.

Le modifiche introdotte dal D.M. 24 dicembre 2019

Il D.M. 24 dicembre 2019 ha eliminato ogni riferimento al termine del 31 dicembre 2019, estendendo così, oltre tale data, la validità degli esoneri per le operazioni “collegate e connesse” e per quelle “effettuate in via marginale” rispetto al volume d’affari dell’anno precedente. Più precisamente, restano fermi gli esoneri previsti dall’art. 1 del DM 10 maggio 2019, lett. a), b) e d), mentre è stato eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2019 per gli esoneri delle operazioni “collegate o connesse” ed “effettuate in via marginale”, comprese le operazioni di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. 10 maggio 2019 (operazioni marginali rispetto alla cessione di benzina e gasolio). Tale intervento si è reso necessario per non costringere gli operatori, che avrebbero dovuto trasmettere i corrispettivi delle sole operazioni marginali e connesse, a dotarsi dei non economici strumenti tecnologici necessari per l’invio. Con l’aggiunta della lettera b-bis) all’art. 1 del D.M. 10 maggio 2019, il Ministero ha inoltre ampliato l’esonero dai nuovi obblighi anche ai servizi di gestione delle lampade votive nei cimiteri, al fine di garantire un graduale adeguamento dei sistemi tecnologici e gestionali ai soggetti che svolgono tale attività.

Decorrenza e durata dei nuovi esoneri

Per effetto delle modifiche del nuovo decreto, pertanto, gli esoneri di cui al D.M. 10 maggio 2019 cesseranno di avere applicazione a partire dalle date che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale (art. 3, D.M. 10 maggio 2019). Il D.M. 24 dicembre 2019 non specifica la decorrenza delle nuove disposizioni, per cui le stesse dovrebbero entrare in vigore a partire dal 15 gennaio 2020 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale). Tuttavia, in considerazione del contesto normativo in esame, è ragionevole ritenere che esse siano efficaci già dal 1° gennaio 2020.