/ Corrispettivi giornalieri: attività spettacolistiche escluse dalla trasmissione telematica

Pubblicato il 27 Gennaio 2020 in Fisco

Le attività spettacolistiche sono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che provvede a metterli a disposizione dell’anagrafe tributaria. Diversamente, vi è l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 7 del 17 gennaio 2020.

Con la risposta a interpello n. 7 del 17 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di corrispettivi giornalieri.

Dal 1° gennaio 2020, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia dell’Entrate è obbligatoria per tutti i soggetti che effettuano commercio al minuto.

L’obbligo è stato previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA.

Con D.M. 10 maggio 2019 sono stati disposti specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri in ragione della tipologia di attività esercitata, tra le quali non è ricompresa l’attività di spettacolo e quelle ad esse connesse.

Sul punto però l’Agenzia ha già chiarito con precedenti risposte a interpello che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell’anagrafe tributaria. Resta, invece, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.