/ Contabilità, superato l’obbligo di stampa periodica: come versare l’imposta di bollo

Pubblicato il 27 Gennaio 2020 in Fisco

In assenza dell’obbligo di stampa periodica della contabilità, l’imposta di bollo potrebbe essere assolta in base alle registrazioni e potrebbe essere versata in un’unica soluzione mediante modello F24 online. Nel caso in cui invece si scegliesse di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili in pdf, si potrebbe liquidare l’imposta di bollo anche in funzione del numero di pagine, generate al momento della stampa in pdf, utilizzando per il pagamento il modello F23. Lo hanno precisato il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti con un documento del 17 gennaio 2020.

Con un documento del 17 gennaio 2020, il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno fornito alcune indicazioni in merito alle nuove deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e alle conseguenti modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.

Il documento si propone di analizzare e fornire possibili soluzioni alle difficoltà operative che potrebbero emergere nell’individuare le modalità di applicazione dell’imposta di bollo in assenza dell’obbligo di stampa periodica della contabilità.

Ciò perché il decreto Crescita ha esteso a tutti i libri e registri contabili tenuti in forma elettronica la deroga dell’obbligo di stampa dei medesimi, originariamente adottata solo per alcuni registri IVA.

Il definitivo superamento dell’obbligo di stampa di tutti i libri e registri contabili (compresi quelli per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo) non è stato accompagnato dall’adozione di una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento del tributo.

Il documento del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti prende le mosse dall’evoluzione normativa che ha caratterizzato le regole sottostanti la tenuta e conservazione delle scritture contabili su supporti analogici e digitali e svolge una breve ricognizione della disciplina generale inerente le modalità applicative dell’imposta di bollo alla contabilità. Il documento analizza le modalità di tenuta e conservazione dei registri contabili le cui regole nascono in funzione della contabilità cartacea e solo successivamente sono state adeguate all’evoluzione in chiave tecnologica per poi approfondire il tema dell’obbligo di stampa degli stessi. Inoltre sono analizzati gli obblighi connessi all’assolvimento dell’imposta di bollo.

Come assolvere l’imposta di bollo

Il documento dei Commercialisti analizza quale, fra le modalità di assolvimento dell’imposta attualmente previste dal nostro ordinamento, meglio si adatti all’ipotesi di libri e registri contabili analogici, tenuti con strumenti elettronici, in relazione ai quali è stato definitivamente superato l’obbligo di stampa periodica.

Secondo l’attuale normativa sembrerebbero potersi verificare le seguenti ipotesi: 1) tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione sostitutiva; 2) tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa periodica su carta (anche se non più obbligatoria); 3) tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa solo occasionale su carta (al momento di eventuali verifiche). Nella prima ipotesi, l’adozione della metodologia di conservazione sostitutiva dei libri contabili impone, per espressa previsione normativa, che l’imposta di bollo venga assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online.

Nella seconda ipotesi la scelta di continuare a stampare con periodicità annuale i libri contabili determina la necessità di assolvere l’imposta di bollo in funzione del numero di pagine (e non del numero di registrazioni), attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23.

Nella terza ipotesi, nonostante non ci si trovi in presenza di una conservazione sostitutiva della contabilità e, quindi, non sussista alcun obbligo normativo in tal senso, sembrerebbe comunque preferibile liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24 online. L’assenza della stampa dei libri, infatti, renderebbe impossibile il calcolo dell’imposta in funzione del numero di pagine.

E proprio poiché nel caso di specie non sussiste alcun obbligo normativo è possibile ipotizzare che, qualora si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili, si possa liquidare l’imposta di bollo in funzione del numero di pagine generate al momento della stampa in pdf, utilizzando per il pagamento il modello F23. Resterebbe, viceversa, in ogni caso preclusa la possibilità di assolvere l’imposta mediante apposizione dell’apposito contrassegno.