/ Avvisi bonari senza sanzioni, il ritardo anche di una sola rata esclude il beneficio
Pubblicato il 23 Marzo 2021 in Fisco
Avvisi bonari senza sanzioni, per le dichiarazioni 2017 e 2018, per i soggetti che hanno avuto una riduzione del volume d’affari 2020, rispetto al 2019, maggiore del 30 per cento. La sanatoria disposta dall’articolo 5, commi da 1 a 11, del decreto Sostegni bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato sarà applicata d’ufficio dall’agenzia delle Entrate che invierà gli avvisi bonari già ridotti ai soggetti in possesso dei requisiti di legge. I benefici vengono meno se non si effettuano per intero e puntualmente i pagamenti previsti.
Gli avvisi bonari interessati sono quelli derivanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni redditi e Iva, ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972. Nessuno sconto dunque per i controlli formali, effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
Deve inoltre trattarsi solo delle comunicazioni di irregolarità elaborate entro la fine del 2020 e non spedite, per effetto della sospensione disposta nell’articolo 157 del Dl 34/2020, relative alle dichiarazioni riferite al 2017, e di quelle elaborate entro il 2021, relative alle dichiarazioni del 2018.
Non ci sono limitazioni di tipo soggettivo: sono dunque ammessi alla sanatoria, tra gli altri, sia le persone fisiche che le società, di persone e di capitale, purché abbiano una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.
La condizione di accesso è aver subito una riduzione del volume di affari superiore al 30% nel confronto tra il 2020 e il 2019. Per i soggetti che non presentano la denuncia Iva, il confronto si esegue sui ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
L’intera procedura è gestita dall’agenzia delle Entrate anche in considerazione del fatto che il contribuente non conosce la data di elaborazione degli avvisi bonari. Le Entrate, una volta ricevute le dichiarazioni relative al 2020, verificano la sussistenza del requisito della riduzione del fatturato. In caso di esito positivo, gli uffici inviano, tramite pec o raccomandata, le comunicazioni riguardanti le dichiarazioni 2017 e 2018 già depurate delle sanzioni. Le modalità di pagamento sono le stesse
dei normali avvisi bonari. Questo significa in pratica che per somme maggiori di 5.000 euro la rateazione è di 20 rate trimestrali, mentre per somme inferiori le rate sono 8.
Si stabilisce inoltre che i benefici vengono meno se non si pagano gli importi dovuti alle scadenze previste. In base al tenore letterale della bozza di decreto dovrebbe essere sufficiente anche l’omissione o il ritardo nel pagamento di una sola rata per decadere dalla sanatoria. Non è chiaro se è applicabile il lieve inadempimento di cui all’articolo 15-ter del Dpr 602/1973, ovverosia la tolleranza di sette giorni nel pagamento della prima rata e di una omissione non superiore al 3% di ciascuna rata.
In caso di decadenza, si ritiene che il contribuente possa rientrare nella ordinaria procedura di dilazione degli avvisi bonari. Le somme già pagate, ad esempio a titolo di ravvedimento, relative ai debiti definibili restano comunque definitivamente acquisite all’Erario.
Da ultimo, la norma prevede la proroga di un anno per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative al 2019.
Fonte: Il Sole 24 Ore