/ Anche i tickets restaurant devono essere trasmessi telematicamente

Pubblicato il 11 Novembre 2019 in Fisco

Con la risposta all’istanza di interpello n. 394/2019, l’Agenzia delle entrate è intervenuta in seguito ad uno specifico interpello con il quale l’istante intende conoscere il parere dell’Amministrazione finanziaria relativamente alla procedura adottata concernente la vendita di biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici (autobus) e ai tickets restaurant accettati dai propri clienti.

Nel caso in oggetto, la società istante, che esercita attività di bar e pasticceria, si è dotata, a partire dal 1° luglio 2019, di un registratore di cassa telematico per la trasmissione telematica dei corrispettivi, avendo conseguito nel 2018 ricavi superiori a 400.000.

In particolare, l’istante specifica che il registratore di cassa conteggia anche l’importo dei tickets restaurant sia ai fini dei ricavi sia ai fini Iva, nonostante gli stessi siano oggetto di apposita fatturazione periodica e successiva alla ditta fornitrice.

Così facendo, è del tutto evidente che si verrebbe a creare pericolosa una duplicazione dei ricavi e dell’Iva a debito.

Quanto invece ai biglietti dell’autobus, l’istante chiarisce che tali vendite sono certificate dal documento commerciale e che il proprio registratore di cassa memorizza il corrispettivo complessivo in regime di esenzione Iva, nonostante allo stesso rivenditore spetti il solo aggio, per il quale viene emessa fattura nei confronti dell’esercente l’attività di trasporto dietro apposito conteggio dei titoli venduti.

A parere dell’istante tanto la vendita di biglietti ed abbonamenti degli autobus quanto i tickets restaurant non dovrebbero essere ricompresi tra i corrispettivi trasmessi all’Agenzia.

L’Agenzia delle entrate ricorda, in primo luogo, che i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 D.P.R. 633/1972 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (ex articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015), eccezion fatta per le operazioni esonerate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10.05.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019.

Dalle specifiche tecniche indicate nel successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, così come modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, con il quale sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, emerge come, ugualmente ai corrispettivi non riscossi, anche gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell’importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, nonostante gli stessi saranno oggetto di successiva fatturazione.

Difatti, tali importi saranno indicati nel campo “Ammontare” nel tracciato del file XML, relativo al totale giornaliero e comprensivo dei corrispettivi non riscossi e di quelli per i quali il pagamento è stato effettuato mediante ticket restaurant, e dovranno essere evidenziati nelle voci “Pagamento non riscosso” e “Importo pagato” del documento commerciale.

L’Agenzia specifica poi che è solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l’emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza l’esigibilità dell’Iva (ex articolo 6 D.P.R. 633/1972) e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo.

I disallineamenti tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente, che si creeranno con tale procedura, dovranno essere risolti tenuto presente il principio suesposto.

Quello che conta ai fini della liquidazione del tributo è il pagamento ovvero, se precedente, l’emissione della fattura.

Ciò detto, sorge però il legittimo dubbio di come sia possibile che l’Agenzia delle entrate possa “tener conto di tale disallineamento”, posto che, almeno fino al 31 dicembre 2019, l’amministrazione non potrà fare alcun controllo per evitare l’automatica duplicazione dell’Iva.

Una possibile soluzione, peraltro già adottata in questi ultimi anni, potrebbe essere quella di annotare sui registri Iva esclusivamente la fattura, essendo essa la sola rilevante ai fini Iva e reddituali, limitandosi ad annotare il corrispettivo dei tickets restaurant emessi e non riscossi in un registro apposito “di servizio”, non rilevante ai fini della liquidazione ovvero non annotando alcun importo.

È per tale motivo che si auspica un chiarimento da parte dell’Agenzia, anche perché questo problema di potenzialmente duplicazione dell’Iva non si ravvisa solamente con l’utilizzo dei tickets restaurant ma anche in altre fattispecie, quale ad esempio l’emissione della fattura elettronica a seguito di un normale corrispettivo (la cd. fattura da scontrino).

Per quanto riguarda invece la rivendita dei biglietti ed abbonamenti degli autobus, essendo l’Iva già assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto (ex articolo 74 D.P.R. 633/1972) ed essendo solamente l’aggio il corrispettivo del rivenditore ai fini delle imposte sul reddito, documentato separatamente mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio, l’amministrazione conferma la bontà dell’operato della società istante, che non per è l’appunto tenuta ad emettere il documento commerciale all’atto della cessione dei titoli di trasporto.