/ Messaggio dell’INPS sui termini di decadenza per cassa integrazione e assegno ordinario
Pubblicato il 4 Agosto 2020 in Emergenza COVID
Si allega il messaggio dell’INPS n. 3007 del 31 luglio 2020 che illustra gli aspetti relativi all’operatività della decadenza per l’invio delle istanze di cassa integrazione e assegno ordinario, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi a cura dell’INPS stesso.
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto rilevanti modifiche all’impianto normativo in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra i vari profili di intervento, il citato decreto, attraverso l’inserimento nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, degli articoli 22-quater e 22–quinques, ha introdotto, relativamente ai trattamenti di integrazione salariale in commento, termini decadenziali sia per la trasmissione delle domande che per le richieste di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell’INPS.
Sulla materia è successivamente intervenuto anche il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. In sede di conversione del decreto-legge n. 34/2020, la legge 17 luglio 2020, n. 77, ha quindi abrogato il decreto-legge n. 52/2020, mantenendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto e ha apportato ulteriori modifiche all’impianto originario del decreto-legge n. 34/2020.
Con il messaggio n. 2901/2020 è stato descritto il nuovo regime decadenziale previsto per l’invio delle istanze di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Assegno ordinario (ASO), Cassa integrazione in deroga (CIGD) e Cassa Integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti di imprese agricole (CISOA).
Con il nuovo messaggio n. 3007 del 31 luglio 2020 vengono illustrati gli aspetti relativi all’operatività della decadenza per l’invio delle istanze sopra richiamate, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi dall’INPS.