/ Fondo di garanzia, subito operative le misure del “Cura Italia”
Pubblicato il 24 Marzo 2020 in Emergenza COVID
Il Consiglio di gestione del Mediocredito Centrale ha deliberato l’adozione delle misure necessarie per l’applicazione delle numerose disposizioni previste dal D.L. 18.
La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni, si applica la percentuale massima di copertura (80% garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 mln per singola impresa. Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti erogati dalla stessa banca a condizione che ci sia erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo.
Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici e di finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90gg. La valutazione della probabilità di inadempimento ai fini dell’ammissibilità è effettuata sulla base del solo modulo economico-finanziario del modello di rating.
È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
Sono ammessi i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dell’emergenza Covid-19.